L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E del 13 luglio 2017 ha fornito numerosi chiarimenti in merito all’applicazione degli Studi di Settore per il periodo d’imposta 2016 (Modello Unico 2017).
Le indicazioni riguardano anche lo Studio di Settore per l’edilizia WG69U, [1].
In particolare, l’Agenzia delle Entrate commenta le principali novità per il 2016, che riguardano, tra l’altro:
o l’aggiornamento dell’analisi della territorialità
A tal riguardo, la C.M. 20/E/2017 riepiloga le novità introdotte dal D.M. 22 dicembre 2016, che modifica i criteri di territorialità applicabili a tutti gli Studi di Settore, a partire dal periodo d’imposta 2016.
Nel dettaglio, sono stati individuati specifici indicatori territoriali in relazione ai quali l’applicabilità degli Studi di Settore, tra cui quello relativo al settore delle costruzioni (, viene differenziata in base al luogo in cui viene svolta l’attività d’impresa.
In merito, i nuovi indicatori territoriali hanno ad oggetto i criteri per la corretta determinazione del:
– livello dei canoni di locazione degli immobili e dei canoni di affitto dei locali commerciali
– livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF
– livello delle retribuzioni
– livello delle quotazioni immobiliari
L’indicatore recante la “territorialità del livello delle quotazioni immobiliari” è particolarmente importante per il settore delle costruzioni, poiché ha come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per Comune, Provincia, Regione e area territoriale.
In particolare, i dati presi in considerazione per l’analisi sono quelli OMI (riferiti all’anno 2014) e contengono, per ogni Comune, il valore minimo e massimo di mercato degli immobili.
Lo studio della territorialità ha, quindi, individuato, per Comune, Provincia, Regione e area territoriale, il prezzo di riferimento delle quotazioni di ogni tipologia di immobile;
o la
revisione congiunturale (ossia i correttivi per tener conto della crisi economica)
[2].
Si ricorda che i correttivi incidono direttamente nella stima dei “ricavi congrui” effettuata dagli Studi, al fine di cogliere le conseguenze della crisi economica sull’attività dei diversi settori produttivi.
In estrema sintesi, sono stati confermati i correttivi congiunturali già delineati per le precedenti annualità, con la conseguenza che, con specifico riguardo allo Studio WG69U, per il 2016, trovano applicazione:
– i correttivi congiunturali di settore;
– i correttivi congiunturali territoriali;
– i correttivi congiunturali individuali (comprensivi, quindi, anche dell’analisi di efficienza produttiva).
Pertanto, i ricavi ed i compensi risultanti dall’applicazione degli Studi di Settore, per il periodo d’imposta 2016, oltre a tener conto dei specifici indicatori di normalità e congruità, devono tener conto, altresì, dei correttivi anticrisi, volti a neutralizzare gli effetti della congiuntura economica
[3].
Sempre in tal ambito, sono stati introdotti specifici correttivi, che tengono conto anche delle caratteristiche del territorio in cui l’impresa svolge la sua attività e tra cui si segnalano:
· le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
· il minor grado di utilizzo di impianti e dei macchinari;
· la riduzione dell’efficienza produttiva.
Infine, si ricorda che per i contribuenti che, nell’anno 2016, dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli Studi di Settore integrati con nuovi correttivi, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad avvisi di accertamento;
o i Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore, da allegare ad UNICO 2017, relativi al periodo d’imposta 2016.
Sul punto, la C.M. 20/E/2017, chiarisce che per l’anno 2016, la modulistica degli Studi di Settore è stata notevolmente semplificata, con una riduzione delle informazioni richieste, nell’ottica di migliorare il rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente.
Inoltre, per i contribuenti interessati degli eventi sismici del 2016, la C.M. 20/E/2017 chiarisce che i dati degli Studi di Settore sono scarsamente rilevanti, e nelle Istruzioni ai relativi Modelli sono state date specifiche indicazioni sull’esclusione dall’obbligo di presentazione degli stessi.
[1] Cfr. il D.M. 22 dicembre 2015. Come noto, lo Studio di Settore per l’edilizia WG69U interessa le imprese operanti nel settore delle costruzioni, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro.
Cfr. ANCE “
Nuovo Studio di Settore per l’edilizia WG69U – Pubblicazione in G. U.” – ID n.23356 del 20 gennaio 2016e
“Studio di Settore per l’edilizia – Approvato il nuovo Studio WG69U”–
ID n.22925 del 02 dicembre 2015.
[3] In merito, si evidenzia che al D.M. del MEF è allegata la Nota tecnica e metodologica che contiene la descrizione dettagliata della metodologia utilizzata per l’elaborazione dei suddetti correttivi.
29351-Circolare n_ 20-E del 13 luglio 2017.pdfApri