Il trasporto dei carburanti è sottoposto alla normativa ADR, recentemente aggiornata alla versione 2017.
Sono confermate le esenzioni per le imprese di costruzioni che hanno la necessità di rifornire di carburante macchinari e attrezzature operanti nei cantieri.
Ricordiamo, quindi, che il trasporto di materiali pericolosi, e tra questi i carburanti, è sottoposto alla normativa ADR (Accordo Europeo per i trasporti di merci pericolose su strada) aggiornata, da ultimo, con il DM 12 maggio 2017 (in vigore dal 1° luglio p.v.).
La normativa in discorso (come per il passato) esenta, a determinate condizioni, le imprese di costruzione che hanno la necessità di rifornire di carburante i macchinari e le attrezzature operanti nei cantieri (paragrafo 1.1.3.1. della citata normativa ADR).
Di conseguenza le regole che consentono di trasportare carburante (benzina e gasolio per autotrazione) possono essere così riepilogate:
· l’impresa deve trasportare, con i propri mezzi, il carburante destinato esclusivamente ai suoi cantieri ed alle attrezzature/macchine di sua proprietà;
· le quantità massime trasportabili sono pari a 1000 litri di gasolio (numero ONU 1202) o 333 litri di benzina (numero ONU 1203); nel caso si intenda trasportare sullo stesso automezzo entrambe le merci, la somma della quantità di benzina moltiplicata per “3” e la quantità di gasolio non deve superare “1000”;
· ciascun contenitore deve contenere al massimo 450 litri, essere adeguatamente robusto, compatibile con le sostanze trasportate e correttamente fissato al mezzo, al fine di impedire, durante il trasporto, perdite di carico ed ogni movimento suscettibile di modificare l’orientamento dei colli o di danneggiarli;
· è opportuno che nel documento di trasporto venga indicata la causale del trasporto medesimo e la destinazione del carburante con l’indicazione dell’esenzione ADR ai sensi del punto 1.1.3.1.
Non si richiedono dotazioni particolari dell’automezzo, ma è ovviamente necessario che lo stesso sia in buone condizioni di operatività e di manutenzione.
Il conducente del mezzo deve essere adeguatamente formato sulle modalità di movimentazione e di stivaggio del carico e sulle procedure da adottare in situazioni di emergenza (guasto dell’automezzo, spargimento del carico sulla sede stradale o sul terreno, incendio, incidente, ecc.).
Infine, allo scopo di giustificare i quantitativi di carburante conferito al cantiere, quando essi siano significativi, è opportuno che nello stesso cantiere venga tenuto un elenco dei macchinari/attrezzature impiegati e delle relative ore di funzionamento.