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Dall’Albo nuove prescrizioni relative all’iscrizione e agli obblighi di conservazione del provvedimento

Albo gestori ambientali: nuove indicazioni per l’iscrizione

7 Aprile 2017
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Con la delibera n. 4 del 22 marzo 2017, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha stabilito nuove ed ulteriori prescrizioni relative ai provvedimenti di iscrizione allo stesso.

In particolare, viene previsto che “durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento di iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali.” Ciò significa che su ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti dovrà essere disponibile tale documentazione.
Tale nuova prescrizione riguarda tutti i soggetti autorizzati al trasporto di rifiuti, ivi compresi quelli abilitati ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ed iscritti alla categoria 2 bis dell’Albo stesso.
La delibera detta una analoga prescrizione anche per le altre attività di gestione rifiuti e per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione. In particolare per le categorie 9 (bonifica di siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto) viene previsto che “il provvedimento di iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell’iscrizione.”
 
In allegato la delibera dell’Albo gestori ambientali    

28137-Delib Albo gestori ambientali 4_del 22 marzo 2017.pdfApri
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