A seguito della modifica apportata dal maxi emendamento governativo al testo originario del D.d.L. n. 2630 di conversione del D.L. 244/16 (c.d. Mille proroghe), sono state posticipate le decorrenze relative:
– all’obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati contenuti nel libro unico del lavoro;
– all’obbligo per l’invio telematico all’Inail, ai fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Si tratta, in particolare, del differimento dei termini previsti rispettivamente dall’art. 15 del D.Lgs. n. 151/15 e dall’art. 18, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 81/08 e smi.
Quanto all’obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati del Libro unico del Lavoro, rispetto all’originaria decorrenza prevista “dal 1° gennaio 2017”, il nuovo termine è stato differito al 1° gennaio 2018.
Quanto all’obbligo di comunicazione all’Inail, ai fini statistici ed informativi dei dati infortunistici, rispetto all’originaria decorrenza prevista “dal 12 aprile 2017”, il nuovo termine è stato differito al 12 ottobre 2017.
In relazione a tale ultimo adempimento, si ricorda che, originariamente, l’obbligo di comunicazione all’Inail era previsto a partire dal sesto mese successivo alla data del 12 ottobre 2016, data in cui è entrato in vigore il D.M. n. 183/16 che, come noto, ha definito le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).