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Pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare 33/2016 esplicativa del decreto di modifica del DM in materia di Durc On Line

Circolare Ministero del Lavoro 33/2016 – DM di modifica del DM 30 gennaio 2015 sul Durc on line

4 Novembre 2016
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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016, ha illustrato le modifiche apportate al DM 30 gennaio 2015 sul Durc on line di cui alla ns. comunicazione del 24 ottobre u.s..

 
Con riguardo all’art. 2 del decreto, il dicastero ha sottolineato l’estensione della “verifica della regolarità contributiva” da parte delle Casse Edili nei confronti non solo delle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia, come già previsto, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.
 
Viene quindi ribadita l’obbligatorietà di iscrizione in Cassa Edile per le aziende che applicano il Ccnl dell’edilizia, nonché in caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.
 
E, pertanto, prosegue il Dicastero, l’intervento della Cassa Edile nel rilascio del Durc sussiste anche qualora non vi sia la corrispondenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e l’effettiva applicazione del Ccnl.
 
A tal proposito, si segnala che gli istituti (Inps, Inail e Casse Edili) stanno operando i necessari adeguamenti operativi per mettere a punto le modalità informatiche di attuazione della norma.
 
Le modifiche apportate all’art. 5, invece, spiega il Ministero del Lavoro, sono volte ad estendere la regolarità contributiva già riconosciuta in determinati casi (fallimento e amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività aziendale), anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria per il risanamento delle grandi imprese.
 
A tal fine, la regolarità contributiva sarà riconosciuta purché gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (liquidazione coatta amministrativa) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e non necessita più l’insinuazione al passivo degli Enti.
 
La regolarità, pertanto, è sempre preordinata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale che, altrimenti, sarebbe vanificata, stante l’impossibilità di ottenere un Durc regolare per la situazione di crisi dell’impresa.

26277-Min_Lav_circ_33 del 2_11_2016.pdfApri
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