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Il caso delle stazioni appaltanti e centrali di committenza che obbligano l'aggiudicatario al pagamento di una commissione per le spese del procedimento ancora una volta giudicato illeggittimo dall'ANAC

ANAC:Illeggitime le clausole che prevedono il pagamento di spese per procedure aggiudicazione

21 Ottobre 2016
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Con il parere in oggetto, l’ANAC ha affrontato, nuovamente,  la questione della legittimità o meno della clausola, contenuta nei bandi o nelle lettera di invito, che prevede di imputare sull’aggiudicatario i costi di gestione della procedura di telematica per l’affidamento della gara.
 
La questione era stata già trattata dalla stessa Autorità, con l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, n. 3, del  25 Febbraio 2015.
 
Con tale atto di segnalazione, l’Autorità aveva evidenziato che, soltanto in presenza di previsioni normative di rango primario, fosse possibile introdurre meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante, posti a carico dell’aggiudicatario, confermando la necessità di apposita copertura normativa per legittimare l’operato delle centrali di committenza;
 
L’Autorità, nel segnalare il fenomeno, aveva, altresì, ritenuto opportuno un intervento legislativo con cui fosse espressamente previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura – sia riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) sia se relative alla stipula di convenzioni – a carico dell’aggiudicatario.
 
Nonostante ciò, alcune stazioni appaltanti hanno continuato a prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito alle procedure la suddetta clausola.
 
Ora, l’ANAC, con il parere in commento, anche a seguito delle numerose segnalazione dell’ANCE, è tornata a ribadire l’illegittimità di tale clausola, invitandolo espressamente all’osservanza delle indicazioni contenute nell’atto di segnalazione n. 3 in precedenza citato.
 
In allegato alla presente news il testo integrale del parere e dell’atto di segnalazione n.3/2015

26097-parere anac costi procedimento-2016.pdfApri

26097-Segnalazione_n 3-15.pdfApri
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