Con il Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, è stato modificato, tra l’altro, il termine per la presentazione delle domande di Cassa integrazione Guadagni (CIGO) per maltempo.
Con il Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, è stato modificato, tra l’altro, il termine per la presentazione delle domande di Cassa integrazione Guadagni (CIGO) per maltempo.
Per effetto della modifica normativa, le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
La nuova disciplina è in vigore dall’8 ottobre scorso.
La positiva ricaduta della nuova formulazione normativa, fortemente voluta dall’ANCE, è del tutto evidente per le imprese edili, interessate da una riduzione o sospensione dell’attività per le situazioni meteorologiche: con il nuovo termine, infatti, più ampio rispetto al precedente, si potranno raggruppare, laddove fosse necessario, più eventi nella stessa istanza, allegando una sola relazione tecnica dettagliata, corredata dei relativi bollettini meteo.
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