L'ANAC ha diffuso le Linee Guida non vincolanti sull'Ofefrta economicamente più vantaggiosa
Ieri 3 ottobre l’ANAC ha pubblicato la determinazione n.1005 con cui offre indirizzi non vincolanti per le stazioni appaltanti sui criteri da seguire per utilizzarel’offerta economicamente più vantaggiosa.
Innanzitutto occore precisare che trattandosi di Linne Guida non espressamente previste dal codice, rientrano tra quelle di indirizzo non vincolante.
L’aspetto più atteso era quello dei criteri di valutazione e sul punto l’ANAC evidenzia che la scelta deve essere fatta dall’ente in relazione all’oggetto del contratto e suggerisce alcuni criteri per l’individuazione degli elementi di valutazione oggettiva e che devono essere coerenti con l’art. 95, comma 6, del Codice il quale prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto
dell’appalto quei criteri che:
– riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi
aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di
produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita,
anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale);
– attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione
appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice.
L’ANAC specifica che le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime – incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.
Altro aspetto sensibile era connesso ai criteri soggettivi (certificazioni aziendali, rating legalità eccc…) che nelle prime gare ha mostrato seri limiti.
Sul punto l’ANAC sinteticamente evidenzia che:Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola,solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali.
ed ancora: Al comma 13 dell’art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull’ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione Si ricorda che il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che, per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating. In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità, la stazione appaltante potrebbe indicare gli elementi presenti nel rating di legalità (di cui alla Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 – Regolamento Rating di legalità “Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del dl 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del dl 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012” e successivi aggiornamenti), diversi da quelli già considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “stellette” ritenuto idoneo.
Nonostante queste precisazioni la questione attinente i criteri soggettivi continua, a nostro parere, a rappresentare un vulnus alla neutralità della azione amministrativa, introducendo elementi di difficile applicazione e che possono generare comportamenti discriminatori ovvero irregolari.
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