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Inps: forniti i chiarimenti relativi all'applicazione delle sanzioni civili nei casi di impiego di lavoratori irregolari

Sanzioni civili per l’impiego di lavoratori “irregolari”- Inps circolare n. 129/16

21 Luglio 2016
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Con l’allegata circolare n. 129/16, l’Inps ha rivisitato, a seguito di quanto disposto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/15, la disciplina delle sanzioni civili previste per i casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari”.

 
In particolare, l’Istituto ha confermato che, a decorrere dal 24 settembre 2015, le sanzioni civili da applicare nei suddetti casi sono quelle previste dalla lettera b), co. 8 dell’art. 116 della L. n. 388/00 dovendosi, quindi, escludere la sanzione introdotta dall’art. 4, co. 1, lett. a) della L. n. 183/10, che prevede un incremento del 50% degli importi risultanti dal computo di cui alla citata Legge n. 388/00.
 
La nuova modalità di calcolo interesserà tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a decorrere dal giorno 24 settembre 2015, anche in relazione a violazioni commesse antecedentemente a tale data, nonché tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre.
 
Diversamente, per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre verrà applicato l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla suddetta Legge n. 183/10.
 
In virtù di quanto sopra, le Sedi Inps che hanno avviato o sono in procinto di avviare il recupero dei crediti derivanti da verbali ispettivi, il cui accertamento sia successivo alla data del 23 settembre 2015 e per i quali sia stato applicato l’incremento della sanzione civile, sono tenute a ricalcolare le sanzioni da applicare, attenendosi alla nuova disciplina.
 
I datori di lavoro che avessero già effettuato il versamento di somme a titolo di sanzione erroneamente calcolata sono tenuti a trasmettere, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione Rimborsi/compensazioni, presente in Versamenti F24, un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati.
 
L’Inps conclude evidenziando che il diritto al rimborso è soggetto a prescrizione decennale e che non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato già condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

25393-Circolare Inps n 129 del 13-07-2016.pdfApri
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