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Compensazione debiti fiscali con i crediti PA anche per il 2016, per cartelle notificate entro il 31 dicembre 2015

Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento – D.M. 27 giugno 2016

13 Luglio 2016
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Dal 12 luglio 2016 è possibile effettuare la compensazione fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2015.

Tale modalità di utilizzo del credito diventa, così, operativa anche per il 2016, con un allungamento del termine di notifica delle cartelle esattoriali che possono accedere alla compensazione, in precedenza fissato al 31 dicembre 2014[1].
Lo prevede il D.M. 27 giugno 2016 del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 12 luglio 2016, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell’art.1, co.129, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016)[2].
Come noto, l’art.28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.[3], non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.[4].
Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l’ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che possono essere compensate con i crediti verso la P.A.[5].
In tal ambito, si è poi aggiunta, da ultimo, la legge 208/2015 la quale, anche per il 2016, ha demandato ad un Decreto attuativo l’efficacia della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione.
Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 27 giugno 2016 che, richiamando la disciplina generale dell’art.28-quater, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al 31 dicembre 2015 il termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento che possono essere compensate con i crediti verso la P.A..
Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 12 luglio 2016, data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2016.
In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate nel corso del 2015, ovvero in periodi anteriori (cfr. Tabella 1).
In merito, viene confermato che, per poter fruire della compensazione, il credito deve essere certificato mediante la piattaforma elettronica, e il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A..
Restano ferme, inoltre, le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. e debiti fiscali, già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012.
In particolare, si ricorda che, per effettuare la compensazione, il contribuente deve:
–       chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
–       presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma.
Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l’avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.
A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A.[6], quali:
o    la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[7];
o    la cessione del credito[8].
 
Tabella 1
compensazione dei crediti verso la p.a. con le cartelle di pagamento – evoluzione normativa
 
notifica cartella di pagamento
periodo di compensazione
riferimento normativo
entro il 30.04.2012
dal 06.11.2012 al 31.12.2016
D.M. 19 ottobre 2012
entro il 31.12.2012
art.9, co.02, D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013
entro il 30.09.2013
art.40 D.L. 66/2014   convertito in legge 89/2014
entro il 31.03.2014
D.M. 24 settembre 2014
entro il 31.12.2014
 
D.M. 13 luglio 2015
entro il 31.12.2015
 
D.M. 27 giugno 2016

[1] Cfr. ANCE “Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento – D.M. 13 luglio 2015” – ID n.21608 del 3 agosto 2015, “Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento – D.M. 24 settembre 2014” – ID n.17995 del 23 ottobre 2014,nonché l’art.12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 (cd. “Decreto Destinazione Italia”) ed ANCE “Destinazione Italia – Conversione in legge del DL 145/2013” – ID n.15084 del 25 febbraio 2014.
[2]Cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” – ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[3] Si tratta delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..
[4] L’individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.
[5]L’originario termine era stato fissato al 30 aprile 2012 (D.M. 19 ottobre 2012), poi prorogato diverse volte negli anni, fino al 31 dicembre 2014 (D.M. 13 luglio 2015, in attuazione dell’art.12, co-7-bis del citato Decreto “Destinazione Italia”).
[6] Cfr. ANCE “Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali – La disciplina completa” – ID n.17279 del 4 agosto 2014.
[7]A tal riguardo, si ricorda che l’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973 (come modificato dall’art.39, co.1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 – cd. “Decreto Spending review”) prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme di deflazione del contenzioso.
[8] Si ricorda che la cessione del credito è agevolata con la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell’IVA (art.38-bis del D.L. 66/2014). In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro).

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