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Premi di produttività - Le novità illustrate dall'ANCE a commento della CM 28-E-2016

Premi di produttività – I chiarimenti della C.M. 28/E/2016

12 Luglio 2016
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Con la Circolare n.28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro, fornisce i primi chiarimenti sulla detassazione dei nuovi premi di produttività e sulle misure di welfare aziendale stabiliti dalla legge di Stabilità 2016.

L’intervento dell’Amministrazione finanziaria si aggiunge al D.M. 25 marzo 2016[1], che disciplina i criteri di misurazione degli «incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione», che devono essere contenuti nei contratti aziendali e territoriali, ai fini della corresponsione ai dipendenti degli incentivi che fruiscono del regime fiscale agevolato.
 
Come noto, infatti, l’art.1, co.182-189, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) prevede l’applicabilità, in via permanente, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura pari al 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti come premi di risultato per un ammontare massimo di 2.000 euro, in presenza di redditi non superiori, nell’anno precedente, a50.000 euro[2].
 
Viene, così, ripristinata la detassazione dei premi di produttività, con un ampliamento della platea dei lavoratori coinvolti, che, introdotta nel 2008 e successivamente prorogata, aveva subito un arresto nel 2015 a causa della mancanza di risorse[3].
 
Il limite massimo della detassazione viene, poi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro[4].
 
Al riguardo, viene stabilito che i premi di produttività devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (art.1, co.187)[5].
Inoltre, la legge di Stabilità prevede che il lavoratore possa rinunciare espressamente (in forma scritta), alla detassazione, ovvero possa scegliere, in sostituzione totale o parziale dei premi di produttività e per un importo a questi corrispondente, di usufruire di prestazioni di welfare aziendale(a titolo, ad esempio, di spese per vitto o di trasporto collettivo)[6].
 
In quest’ultimo caso, viene specificato che tali beni e servizi, già esclusi dal reddito di lavoro dipendente (come welfare aziendale), sono esenti anche dall’imposta sostitutiva.
 
Al riguardo, l’ANCE ha predisposto una Guida riepilogativa, che illustra la disciplina e le modalità applicative della detassazione, dal punto di vista sia fiscale che giuslavoristico.
 
 
 
 
[1]Cfr. ANCE:”Le novità del decreto sulla detassazione” – ID n.24947 del 30 maggio 2016.
[2] Inoltre, l’art.1, co.182, della legge di Stabilità 2016 stabilisce espressamente che i premi di produttività possono essere usufruiti dal dipendente anche sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa – cfr. ANCE “Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” – ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[3] Cfr. anche l’art.1, co.481-482, della legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013), il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ed il D.P.C.M. 19 febbraio 2014.
[4] Il D.M. 25 marzo 2016 contiene, altresì, le modalità applicative volte a consentire alle imprese il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
[5] Ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. 81/2015.
[6]Si tratta delle somme e dei valori di cui all’art.51, co.2, e co.3, ultimo periodo, del D.P.R. 917/1986 – TUIR, come modificato dalla medesima legge di Stabilità 2016.

25305-Circolare n_ 28-E del 15 giugno 2016.pdfApri

25305-Guida riepilogativa.pdfApri
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