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Fornite dall'Inps, con la circolare n. 90/2016, le istruzioni operative per il part - time agevolato dei lavoratori prossimi alla pensione

Part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione – Istruzioni Inps

24 Giugno 2016
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Si informa che l’Inps, con l’allegata Circolare n. 90/2016, ha fornito istruzioni operative per la presentazione dell’istanza volta alla concessione del beneficio per il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato, in prossimità del pensionamento di vecchiaia, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

L’Istituto, nel riportare i principi generali per la concessione dell’agevolazione, ha specificato che la stessa riguarderà i “contratti di lavoro a tempo parziale agevolato” stipulati a decorrere dal 2 giugno 2016 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale).
In merito ai requisiti soggettivi che i lavoratori interessati devono possedere per accedere al beneficio, è stato chiarito che per “sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del lavoro privato, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato” deve intendersi un rapporto di lavoro, anche in somministrazione, alle dipendenze di datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (associazioni politiche o sindacali, studi professionali etc…), con esclusione dei rapporti di collaborazione a progetto, del lavoro intermittente etc….
La circolare ha, inoltre, confermato la necessità che il lavoratore sia in possesso, al momento della domanda, del requisito contributivo (almeno 20 anni) e, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico (commi 6 e 7 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011).
E’ stato chiarito, inoltre, che non sarà causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda, di un trattamento pensionistico diverso da quello di vecchiaia, dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata, o il perfezionamento del diritto successivamente al riconoscimento del beneficio. Diversamente, il conseguimento della pensione anticipata comporterà la decadenza del beneficio stesso.
L’accesso al beneficio garantirà, al lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nonché la corresponsione, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata.
 
 
È stato, inoltre, precisato che la fruizione del beneficio viene mantenuta anche nel caso di trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro, senza soluzione di continuità (cessione di contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 C.C. e trasferimento d’azienda).
Per quanto concerne, poi, gli adempimenti necessari per il riconoscimento del beneficio, è stato evidenziato che il lavoratore dovrà presentare all’Inps, in modalità telematica, la richiesta di certificazione relativa al possesso del requisito per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e al perfezionamento, entro il 2018, del requisito anagrafico.
Dopo aver acquisito la certificazione, il lavoratore e il datore di lavoro dovranno stipulare l’apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Territoriale del lavoro (Dtl) che, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, rilascerà l’autorizzazione. Il datore di lavoro, anche senza parere espresso da parte della Dtl entro il termine previsto, potrà presentare la richiesta di ammissione al beneficio all’Inps che, entro ulteriori 5 giorni, accoglierà o rigetterà la domanda stessa.
Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla Circolare dell’Inps e alla sintesi predisposta dalla Confindustria, parimenti allegata.

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