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Chiarito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n. 25/2015, che, in caso di fusione, la società incorporante mantiene il diritto a beneficiare dell'esonero contributivo già usufruito dalla società incorporata nel corso dell'anno 2015.

Esonero contributivo in caso di fusione – Min.Lav-Interpello n.25/15

23 Novembre 2015
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Con l’allegata nota n. 25 del 5 novembre scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A) in merito alla corretta applicazione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 118 della L. n. 190/2014 (L. di Stabilità 2015).

 
Con specifico riferimento al caso in esame, riferito alla fruizione dell’esonero suddetto da parte della società incorporante, nell’ipotesi di fusione per incorporazione posta in essere nell’anno 2016, il Ministero ha chiarito che “in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso”.
 
Pertanto, ferme restando le condizioni previste dalla norma, il cessionario incorporante mantiene il diritto a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, ma solo con riferimento alla parte residua e sino alla scadenza del termine dei 36 mesi, ciò anche in quanto, ai sensi dell’art. 2112 c.c. comma 5, “i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità e i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi”.
 

22815-Ministero del Lavoro nota 25 del 5_11_15.pdfApri
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