In attesa della pubblicazione delle istruzioni operative relative alla riforma degli ammortizzatori sociali ed in particolare della Cassa integrazione guadagni ordinaria, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 5919/15, ha fornito i primi chiarimenti alla luce dell’entrata in vigore del decreto n. 148 del 14 settembre 2015.
Relativamente alla disciplina della Cigo, non essendo previsto un periodo transitorio tra la vecchia e la nuova normativa, l’Istituto previdenziale ha evidenziato che per le domande riconducibili ad eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa antecedenti l’entrata in vigore del suddetto decreto, ossia precedenti al 24 settembre 2015, potranno essere utilizzate le modalità di presentazione previste dalla previgente normativa.
Per le domande di Cigo relative ad eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatesi a decorrere da tale data, dovendosi applicare la nuova disciplina, sarà obbligatorio presentare l’istanza corredata dall’elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
I dati relativi a ciascun addetto all’unità produttiva interessata dalla Cigo, che dovranno essere contenuti in un file in formato CSV (file di testo utilizzato per l’importazione ed esportazione di una tabella di dati), sono quelli individuati nel documento scaricabile dal portale informatico dell’Inps alla sezione servizi online, CIG Ordinaria, “Flusso web”, link “Documentazione” alla voce “Tracciato per invio beneficiari”.
La nota conclude evidenziando che per poter consentire alle aziende di presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco dei lavoratori potrà essere fornito anche in un momento successivo rispetto all’invio della domanda.
Nelle more delle attese istruzioni operative da parte dell’INPS, si evidenziano in particolare:
Art. 7 del Decreto n. 148 “Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni” che prevede il pagamento delle integrazioni salariali ai dipendenti aventi diritto da parte dell’impresa alla fine di ogni periodo di paga. L’importo delle integrazioni verrà rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Art. 15 del Decreto n. 148 “Procedimento” che modifica in parte le procedure di presentazione della richiesta del trattamento ordinario di integrazione salariale prevedendo in particolare che le domande dovranno essere presentae entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel caso la stessa venisse presentata dopo il termine indicato, il trattamento di integrazione salariale non potrà avvenire per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Si fa riserva di fornire ulteriori approfondimenti.
22090-Messaggio numero 5919 del 24-09-2015.pdfApri
22090-DLgs148_2015 pdf.pdfApri