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Restano in vigore, anche successivamente ai primi 12 mesi di vigenza, e fino all’adozione di nuove disposizioni regolamentari, le disposizioni sostitutive del d.P.R. 207/2010 in cui è stata prevista la riduzione del numero delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle super-specialistiche

Categorie specialistiche: restano vigenti le norme transitorie

29 Maggio 2015
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Resta in vigore oltre i termini massimi inizialmente ipotizzati, la revisione delle categorie a qualificazione obbligatoria e super-specialistiche, prevista nell’articolo 12 della Legge 23 maggio 2014 n. 80 di conversione D.L. 47/2014.

 
E’ quanto emerge dalla lettura del comma 5 dello stesso articolo che chiarisce “alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4” ossia quelli dedicati alle categorie specialistiche (cfr. NEWS ID 16368 del 28 maggio 2014).
 
Il prossimo 27 maggio 2015 scadranno, infatti, i dodici mesi dall’entrata in vigore della citata legge n. 80/2014, data entro cui si sarebbero dovute adottare, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento sui contratti pubblici), annullate dal d.P.R. 30 ottobre 2013.
 
Tuttavia, poiché le disposizioni sostitutive non sono state ancora adottate, le disposizioni transitorie, previste nei commi da 1 a 4 del citato art. 12, continuano ad operare sino all’adozione di un nuovo d.P.R. (ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice) con cui si auspica che verranno  introdotte le nuove disposizioni nel Regolamento, capaci di ben ponderare i diversi interessi in gioco.
 
Pertanto, rispetto alla formulazione originaria del Regolamento, resta per il momento confermata la riduzione del numero delle categorie a qualificazione obbligatoria da 46 a 36 (su 52 totali tra generali e specialistiche), nonché la riduzione delle super-specialistiche da 24 a 13, così come in precedenza previsto negli artt. 107, 108 e 109 e nella tabella dell’Allegato A dello stesso Regolamento.
 
Si ricorda che il problema dell’individuazione delle categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria e delle super-specialistiche è nato a seguito dell’accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dall’AGI, su cui aveva espresso parere positivo Consiglio di Stato (parere n. 3014, del 26 giugno 2013).
 
Quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, con l’entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica era operativo l’annullamento del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente ad alcune disposizioni tra cui gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, senza però che vi fossero norme capaci di colmare la mancanza di tali disposizioni.
 
Il conseguente vuoto normativo aveva permesso di eseguire con la qualificazione nella categoria prevalente tutte le opere specialistiche scorporabili, ricomprese nelle classifiche SOA dell’appaltatore.
 
L’emergenza causata dalla gravità di tale situazione era cessata solo con l’intervento diretto del Ministero delle infrastrutture e dei trasposti che con il citato D.M. 24 aprile 2014, quasi cinque mesi dopo (in Gazzetta ufficiale del 26/04/2014 n. 96), aveva eseguito una prima scrematura delle categorie a qualificazione obbligatoria e super-specialistiche, poi superata dalla citata legge di conversione n. 80/2014 (NEWS ID 15997 del 29 aprile 2014).
 
Alla luce dell’interpretazione sopra riporta, è quindi scongiurato il concreto ripetersi di vuoto legislativo come sopra descritto che avrebbe avuto anche in questo caso effetti  sfavorevoli sulla gestione delle procedure di gara e sulla esecuzione dei lavori.

20709-Legge 23 maggio 2014 N_ 80.pdfApri
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