Con l’allegato messaggio n. 2526/15, l’Inps ha confermato, a seguito del parere del Ministero del Lavoro, la legittimità del riconoscimento del trattamento di disoccupazione speciale edile di cui all’art. 3 della L. n. 451/1994 e dell’indennità di mobilità, quest’ultima, come noto, riconosciuta in favore dei lavoratori delle imprese diverse da quelle edili, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di riduzione dell’orario di lavoro derivante da un contratto di solidarietà difensivo ex dalla L. n. 863/84 e s.m.i..
Secondo il dicastero, infatti, il trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo e quello corrisposto nell’ambito della Cassa integrazione straordinaria, è equiparabile in quanto, in entrambi i casi, grava sulla contabilità separata dei trattamenti della Cassa Integrazione Guadagni.
Tale interpretazione, peraltro, trova conferma nel principio generale del “favor lavoratoris” secondo il quale ai lavoratori deve essere garantita la parità del trattamento nelle ipotesi in cui il licenziamento sia avvenuto in momenti diversi, sia pure nell’ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di CIGS e di mobilità.
Per quanto sopra l’Inps chiarisce che, nel caso di attuazione di un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, Cigs o Contratti di solidarietà difensivi, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 233, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivo prestato, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale per un periodo di 18 mesi, elevabile a 27 nelle aree di cui al DPR 218/78.
La nota conclude evidenziando che tali principi non potranno essere applicati ai rapporti di lavoro cessati ed oggetto di giudicato, oppure esauriti per effetto della prescrizione decennale o dell’avanzamento della decadenza sostanziale, queste ultime riconducibili all’inerzia del titolare.
20216-Messaggio Inps.pdfApri