Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata pubblicata la nuova Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico», aggiornata al mese di gennaio 2015, che riepiloga le ultime novità relative all’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prorogata, da ultimo, dalla legge 190/2014 (cd. “legge di Stabilità 2015)[1].
In particolare, la
Guida dell’Agenzia delle Entrate
conferma la proroga della detrazione IRPEF/IRES nella misura potenziata al 65%, per le spese sostenute
dal 6 giugno 2013 al
31 dicembre 2015[2].
Confermate, altresì, le ulteriori novità contenute negli ultimi Provvedimenti, in particolare:
·
aumento dal 4% all’
8% della
ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei
bonifici di
pagamento delle
spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi
[3];
· estensione dell’agevolazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ad ulteriori tipologie di interventi, quali:
–
l’
acquisto e la
posa in opera di
schermature solari[4], nel limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro;
– l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000 euro;
·
eliminazione della
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i
lavori pluriennali agevolati con la
detrazione del “
65%”
[5].
Inoltre, la Guida dell’Agenzia delle Entrate precisa che, dal 1° gennaio 2016 la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di efficienza energetica, in mancanza di ulteriori proroghe, sarà sostituita con la detrazione IRPEF del “36%” prevista per le ristrutturazioni edilizie.
In tal ambito, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) presenti sul proprio sito Internet, nelle quali è stato, tra l’altro, chiarito che la detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico èriconosciuta:
–
a condizione che, nei casi di pagamento delle spese agevolabili mediante
bonifico sia indicato il seguente
riferimento normativo:
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1[6];
– nell’ipotesi di esecuzione di interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.
Infine, si ricorda che sul sito internet dell’ENEA (
www.acs.enea.it) sono disponibili le FAQ relative all’applicabilità della detrazione per la riqualificazione energetica, aggiornate al 26 gennaio 2015, che costituiscono un valido ausilio per tutti i contribuenti che intendono effettuare gli interventi agevolati di efficienza energetica.
[2] Sul punto, si evidenzia che per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013, la detrazione è riconosciuta in misura pari al 55%.
[3]Come noto, tale aumento è stato disposto dall’art. 1, co. 657, della legge 190/2014, che modifica l’art.25 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.
[4] Deve trattarsi degli impianti di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311.
[6]Sul punto, si ricorda che le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare:
– i contribuenti non esercenti attività d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
– i contribuenti esercenti attività d’impresa sono esonerati da tale obbligo di pagamento mediante bonifico.
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