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Con avviso pubblicato sul portale www.cliclavoro.gov.it, il Ministero del Lavoro ha ricordato che, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nel testo sostituito dall’art. 40, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, la scadenza per inviare il prospetto informativo dei

Collocamento obbligatorio – Invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2015

19 Gennaio 2015
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Con avviso pubblicato sul portale  www.cliclavoro.gov.it, il Ministero del Lavoro ha ricordato che, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, nel testo sostituito dall’art. 40, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, la scadenza per inviare il prospetto informativo dei lavoratori disabili riferito all’anno 2014 è il 31 gennaio 2015.

In vista di tale scadenza, si fornisce di seguito un quadro riepilogativo della normativa al fine dell’adempimento dell’obbligo di cui trattasi.
SOGGETTI OBBLIGATI –  Al punto 3., lettera a), della nota del 14 dicembre 2010, il Ministero del Lavoro ha segnalato che:
–          sono obbligati all’invio telematico del prospetto informativo i datori di lavoro che occupano, a livello nazionale, almeno quindici dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva;
–          i datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto annuale inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono quindi tenuti all’invio del prospetto;
–          l’obbligo di invio del prospetto informativo non si applica in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 68/1999. In questa ipotesi, infatti, scatta – entro sessanta giorni dal verificarsi della scopertura – soltanto l’obbligo di invio della richiesta di assunzione, e non già quello di invio del prospetto.
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE –  Oggetto dell’invio è il prospetto informativo di cui all’art. 3 del  Decreto Interministeriale 2 novembre 2010 (v. Circ. n. 678 sul l’Informazione n. 45 del 3/12/10).
Il documento “Modelli e Regole”, presente nell’Area download del menzionato portale www.cliclavoro.gov.it, fornisce una descrizione dettagliata dei contenuti e delle funzioni del modulo, unitamente alle regole di compilazione del medesimo.
Il prospetto è unico a livello nazionale.
QUOTA DI RISERVA – Si ricorda che ai sensi dell’art. 5, comma 2, secondo periodo della Legge 68/99, “non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”.
Per tali lavoratori, quindi, opera l’esclusione dalla base di computo.
TERMINE DELLA COMUNICAZIONE – I soggetti obbligati ed abilitati devono trasmettere il prospetto informativo ai Servizi competenti entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo come base di calcolo per l’individuazione dell’obbligo la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.
Secondo quanto precisato al punto 5. della citata nota ministeriale, considerato che l’invio del prospetto informativo avviene esclusivamente per via telematica, il termine del 31 gennaio, pur se cadente di sabato (come nel corrente anno), deve intendersi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE – Al punto 5. la menzionata nota ha altresì rimarcato che:
–          la comunicazione del prospetto informativo deve essere eseguita esclusivamente in via telematica per il tramite dei servizi informatici. Pertanto, l’invio con mezzi diversi costituisce mancato adempimento dell’obbligo;
–          l’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on-line mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l’utente è abilitato ad operare;
–          i servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della vigente normativa. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge. Infatti, ogni prospetto inviato viene contrassegnato con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione;
–          il prospetto informativo processato dai servizi informatici è valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi e non deve essere seguito da alcun documento cartaceo;
–          qualora inconvenienti tecnici del servizio informatico non consentano di adempiere nei termini stabiliti dalla vigente normativa, i servizi informatici resi disponibili dai Servizi competenti pubblicano i periodi (data, ore e minuti) in cui si sono verificati i malfunzionamenti e i soggetti obbligati ed abilitati effettuano l’adempimento il primo giorno utile.
COMPETENZA NELL’INVIO DEI PROSPETTI – Al riguardo, il suddetto documento “Modelli e Regole”, conferma che:
–          i datori di lavoro con sede legale e unità produttive ubicate in una sola Regione o Provincia autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia autonoma;
–          i datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda. L’elenco e l’indirizzo dei servizi informatici di ciascuna Regione e Provincia autonoma viene pubblicato dal Ministero del Lavoro sul già menzionato portale www.cliclavoro.gov.it.;
–          nel caso di invio del prospetto informativo da parte di una azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa.
ANNULLAMENTO E RETTIFICHE – I soggetti obbligati e abilitati che hanno effettuato la trasmissione del prospetto informativo hanno facoltà di annullare o rettificare il documento inviato.
L’annullamento può avvenire per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine dell’invio.
La rettifica può invece avvenire – limitatamente ai dati che non  influenzano il riconoscimento del dichiarante e dei lavoratori in forza ai sensi della Legge n. 68/1999, ed il calcolo delle scoperture – entro cinque giorni dall’ultimo invio (nel documento “Modelli e Regole” sono indicati i campi che possono formare oggetto di rettifica).
SANZIONI – Ai sensi dell’art. 15, comma 1,  della Legge n. 68/1999, il ritardato (o mancato) invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa di € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo. Tale sanzione non si applica ai datori di lavoro che, occupando da quindici a trentacinque dipendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 68/1999, non effettuino “nuove assunzioni”.
La sanzione di cui trattasi è una sanzione “progressiva”, che aumenta con il perpetuarsi del comportamento renitente e può, pertanto, cumularsi negli anni.
In altri termini, nel caso in cui venga omessa la presentazione del prospetto, la sanzione, nella sua componente variabile, continua a cumularsi fino al limite della prescrizione o fino all’invio del prospetto omesso.
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