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Autoliquidazione 2014/2015: fornite dall'Inail le istruzioni operative per il pagamento del premio soggetto a specifiche riduzioni contributive tra cui l'11,50% previsto per il settore edile.

Autoliquidazione 2014/2015 – Riduzioni contributive

19 Gennaio 2015
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Con l’allegata nota n. 8076/14, l’Inail ha reso note le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2014/2015 ricordando che, per effettuare il versamento del premio in un’unica soluzione, o la prima rata dello stesso, il termine ultimo è quello del prossimo 16 febbraio.

 
L’Istituto ha, altresì, confermato che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2014, fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile), per quest’anno scadrà il 2 marzo 2015, in quanto il 28 febbraio cadrà di sabato.
 
Per ciò che concerne la misura dell’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto, dovrà essere applicata sia al premio di regolazione 2014, sia al premio di rata 2015.
 
A tal riguardo, si rileva che sono stati confermati i criteri che consentono di individuare le aziende tenute al pagamento dell’addizionale che, per l’appunto, si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa richiamate dalla nota allegata, a cui si fa esplicito riferimento per una puntuale conoscenza.
 
In merito alla riduzione ai sensi dell’art. 1, comma 128, della Legge n. 147/13, da applicare al premio di regolazione 2014 e al premio di rata 2015 pari, rispettivamente, al 14,17% ed al 15,38%, sono stati stabiliti dei criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.
 
Per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio (precedenti al 3 gennaio 2013), per ogni voce si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2011/2013 e il tasso di tariffa. La riduzione spetta se il primo è inferiore o pari al secondo.
 
Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio (successive al 3 gennaio 2013), la riduzione si applica ai soggetti che siano in regola con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentino o abbiano già presentato nel corso del biennio l’istanza telematica ex art. 20 MA.
 
 
Per quanto di interesse del settore delle costruzioni, si richiamano, in particolare, le indicazioni in merito allo sconto per il settore edile di cui all’art. 29 del decreto-legge n. 244/95 e s.m.i., da applicare alla regolazione del premio 2014, confermato nella misura dell’11,50%.
 
I datori di lavoro che intendano avvalersi di tale riduzione, al fine di dimostrare che non hanno riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell’agevolazione, dovranno presentare alla Sede Inail competente per territorio l’apposito “modello autocertificazione sconto edile”, pubblicato sul portale informatico dell’Istituto.
 
Al riguardo, viene ricordato che, se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro sono tenuti anche a presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l’autocertificazione che attesti l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro o il decorso del periodo relativo a ciascun illecito. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
 
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell’agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
 
Relativamente alla riduzione per le assunzioni ai sensi dell’art. 8, co. 9 della Legge n. 407/90, i datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice, nonché le specifiche retribuzioni. I datori di lavoro aventi diritto all’esenzione al 100% dei premi devono, invece, indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100%, nonché le specifiche retribuzioni. Il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sono condizioni necessarie per riconoscere tale specifica riduzione.
 
Infine, in merito alla previsione normativa di cui all’art. 4, commi 8 – 11 della L. n. 92/12 (riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi ovvero diciotto, riconosciuta, rispettivamente, per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato o per le trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi), i datori di lavoro devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni. Anche per tale riduzione, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sono condizioni necessarie per riconoscere tale specifico incentivo.

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