Con la Circolare 30 dicembre 2014, n.31/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle novità contenute nel D.Lgs. 175/2014, in materia di semplificazioni fiscali[1], in vigore dal 13 dicembre scorso.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con riferimento a:
–
eliminazione della
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i
lavori pluriennali agevolati con la
detrazione del “
65%” (
riqualificazione energetica –
cfr., da ultimo, art.1, co.48, legge 190/2014)
[2].
Al riguardo, viene chiarito che la soppressione di tale obbligo viene riconosciuta sia per i soggetti beneficiari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
[3] , sia per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
[4].
Inoltre, la C.M. 31/E/2014 chiarisce che nelle ipotesi di omesso o erroneo invio della Comunicazione prima del 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014), la sanzione (da 258 euro a 2.065 euro) non è dovuta, a condizione che, alla medesima data, non sia già intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione della sanzione
[5];
– ampliamento da 3 a 5 anni del periodo di osservazione previsto per l’applicazione del regime fiscale delle società di comodo alle cd. “società in perdita sistematica”.
Al riguardo, nel confermare che tale modifica trova applicazione già dal 2014, l’Agenzia delle Entrate precisa che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il regime delle società di comodo si applica, per il 2014, solo in presenza di perdite fiscali:
o per i precedenti cinque periodi d’imposta (periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013)
ovvero
o per quattro periodi anche non consecutivi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. “reddito minimo” (2011);
– semplificazioni sulle concessioni per la costruzione di opere pubbliche (eliminazione del Decreto del MEF di autorizzazione all’ammortamento finanziario in quote variabili previsto, in origine, dall’art.104, co.4, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
In merito, vengono chiarite le modalità di effettuazione dell’ammortamento finanziario dell’investimento realizzato, alla luce della possibilità, riconosciuta dal 13 dicembre 2014, di determinazione delle relative quote in misura variabile, senza necessità di alcuna autorizzazione ministeriale;
– eliminazione definitiva della responsabilità solidale fiscale negli appalti.
In merito, la C.M 31/E/2014 chiarisce che la soppressione della responsabilità solidale ai fini fiscali opera dal 13 dicembre 2014, e non ha efficacia retroattiva.
Diversamente, viene chiarito che l’eliminazione della sanzione amministrativa (da 5.000 euro a 200.000 euro) in capo al committente opera retroattivamente, ossia anche nelle ipotesi di violazioni
[6] da questi commesse prima del 13 dicembre 2014, e ancora non definitivamente accertate;
– nuova definizione di “abitazione di lusso” ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4% per la “prima casa”.
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ripercorre il regime IVA delle cessioni di abitazioni (“prima casa” e non), alla luce della nuova definizione di “abitazione di lusso” (ossia le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1 – abitazioni di tipo signorile, A/8 –abitazioni in ville ed A/9 – castelli e palazzi di pregio), per le operazioni eseguite a decorrere dal 13 dicembre 2014.
L’ANCE sta predisponendo specifici approfondimenti per ciascuna delle misure di interesse per il settore delle costruzioni, contenute nel D.Lgs. 175/2014 ed oggetto dei chiarimenti della C.M. 31/E/2014.
Si ricorda, inoltre, che con la C.M. 32/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le novità in materia di rimborsi IVA contenute nel medesimo D.Lgs., che verranno illustrate dall’ANCE in un ulteriore documento di approfondimento.
[3]In tal caso, la semplificazione opera per le spese sostenute nel 2014, relative a lavori che proseguiranno nel 2015.
[4] In tale ipotesi, l’eliminazione della Comunicazione per i lavori pluriennali opera per le spese per le quali il termine dei 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta scada a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014.
[6]Si tratta del pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza richiedere l’esibizione della documentazione (asseverazione o dichiarazione sostitutiva) attestante il corretto assolvimento degli obblighi fiscali sia del appaltatore che del subappaltatore.
18916-Circolare 30 dicembre 2014 n_31-E_ALL 1.pdfApri