Sono state pubblicate, sul sito del Ministero del lavoro, le risposte della Commissione per gli interpelli ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro: si segnalano, nello specifico, i quesiti di maggiore interesse per il settore edile che riguardano la notifica di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (di seguito Testo Unico) e l’autonomia del medico competente.
Interpello 26/2014
Il quesito posto alla Commissione concerne il decreto interministeriale 18 aprile 2014, cosiddetto “decreto capannoni”, che individua le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 67 del Testo Unico.
L’istante chiede se la notifica di cui al suddetto articolo 67 debba considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all’articolo 99, ovvero escluda quest’ultima.
La Commissione chiarisce che trattasi di due comunicazioni distinte, di cui una non sostituisce l’altra.
Infatti, l’obiettivo della notifica ex articolo 67, a carico del datore di lavoro, è di informare l’organo di vigilanza (da intendersi come l’Azienda Sanitaria locale) sull’attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentire allo stesso organo di dare indicazioni tecniche atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.
Diversamente, la notifica preliminare ex articolo 99, a carico del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati del cantiere al fine di permettere all’organo di vigilanza di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni.
Interpello 28/2014
In questo interpello la Commissione risponde alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri chiarendo che l’autonomia del medico competente nello svolgimento di tutti i suoi compiti, sancita all’articolo 39, comma 4, del Testo Unico, vale anche quando in determinati casi (ad esempio in alcune Aziende Sanitarie Locali o in alcune grandi aziende) il medico competente risulti gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente subordinato alla figura che ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
In tal caso, infatti, la subordinazione del medico incaricato di svolgere la funzione di medico competente può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Nell’ambito dell’interpello viene anche richiamato l’articolo 17 del Testo Unico che prevede la non delegabilità della designazione del RSPP ma non anche della nomina del medico, ma si sottolinea che tale differenza non può in nessun modo far presumere la preminenza di una figura rispetto all’altra.
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