Con l’allegata risposta ad istanza d’interpello n. 34/14, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine al criterio di calcolo delle unità lavorative annue (ULA), ai fini della verifica reale sull’incremento occupazionale delle aziende che concorrono agli sgravi contributivi legati alle assunzioni.
In materia, ricorda il dicastero, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 aprile 2009, relativa al procedimento n. C 415/07.
Tale sentenza ha stabilito un principio di calcolo per verificare l’incremento occupazionale in contrasto rispetto a quello utilizzato sino ad oggi dall’Inps, fondato su un principio di occupazione “stimata”, che imponeva ad un’azienda, per l’appunto, di “stimare” l’occupazione dei 12 mesi futuri sulla base dei dati in suo possesso al momento dell’assunzione agevolata.
Diversamente, secondo il nuovo orientamento comunitario, ai fini della verifica della sussistenza di un aumento dell’occupazione, “si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.
Questo nuovo sistema di calcolo, in altre parole, consentirà alle aziende una verifica reale dell’incremento occupazionale che non sarà fatta al momento dell’assunzione, ma al termine dei 12 mesi effettivi.
Le ipotesi percorribili, pertanto, saranno due:
- beneficiare delle agevolazioni sin dal primo mese di assunzione agevolata, sempre che sia stimato un incremento del numero dei lavoratori nei 12 mesi successivi l’assunzione stessa. In tale caso, se l’incremento sarà davvero realizzato, i benefici già goduti verranno “consolidati”. Diversamente, dovrà essere restituito lo sgravio goduto;
- beneficiare delle agevolazioni contributive solo al termine dei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata, recuperando il periodo pregresso, momento in cui sarà possibile verificare il reale incremento occupazionale.
18769-Interpello_n_34_2014.pdfApri