Con un manuale completo sulla qualificazione per importi oltre 150mila euro l'ANAC mette fine al mercato dei rami d'azienda e fissa limiti più stringenti per l'utilizzo dei lavori privati e molto altro
Sarà operativo dopo la pubblicazione in GURS del Comunicato di adozione, ma gli effetti sul mercato delle OOPP sarà di mnotevole rilevanza.
Vengono infatti riviste con regole molto più stringenti alcuni aspetti sui cui il regime di Attestazione SOA ha mostrato di essere inefficace.
Ci limitiamo a segnalre quelli che a nostro parere sono più rilevanti riservandoci di apporfondire tutti i temi successivamente.
Il Primo riguarda gli effetti della sospensione dell’Attestazione in corso per il venir meno dei requisiti in corso di attestazione.
L’ANAC precisa che il divieto a parteciparer alle gare che consegue all’annullamento dell’attestazione SOA, in virtù della regola generale contenuta nel combinato disposto dell’art. 40, comma 9 quater e 38, lettera m-bis), del Codice ha un ambito che prescinde dall’importo dell’appalto; ne consegue che nell’anno successivo al provvedimento dell’Autorità l’impresa non può partecipare neanche a gare d’appalto di importo inferiore ad € 150.000 pur se, per le stesse, non è richiesto il possesso dell’attestazione SOA.
Molto corposa e, a nostro giudizio rilevante, è la parte del manuale che dettaglia con precisione la materia dell’attestazione SOA in conseguenza di atti di cessione d’azienda o di rami, di trasferimenti, fusioni, affitto, comodato.
In estrema sintesi l’ANAC sancisce la fine del mercato delle cessioni d’azienda o di rami, fatte col sol scopo di far accrescere l’attestazione SOA del cessionario.
In sostanza viene ben dettagliato che la cessione di azienda e di ramo d’azienda devono essere verificati al di là del contenuto letterale dell’atto pubblico e devono connaturarsi come una reale cessione di professionalità (personale, direzione tecnica ecc…) e di attrezzature (edifici, macchinari, stabilimenti) e tanto al fine di sostanziare il concetto di trasferimento di azienda o di ramo. Esclusa poi la possibilità di utilizzare requisiti contabili (volume d’affari, lovori eseguiti) se non accompagnati da almeno il 50% del valore (rispetto alla media quinquennale) riferito all’ultimo anno. Anchge per i contratti o le procedure in corso al momento della cessione vengono dettagliati effetti ed admpimenti, con una notevole limitazione.
Su questi punti non si può che esprimere apprezzamento per l’intervento chiarificatore dell’ANAC che ha accolto le doglianze di molti settori del mercato delle OOPP che lamentavano una eccessiva diffusione di tali pratica che spesso non si sostanziavano in cessione di facto ma solo fittizzi passaggi di requisiti.
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