L'INPS, con proprio messaggio n. 6756/14, fornisce indicazioni in merito alle modalità operative per il rilascio del DURC a seguito della sentenza del TAR Veneto.
Con l’allegato messaggio n. 6756 del 2 settembre scorso, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alle modalità operative per il rilascio del Durc, a seguito della sentenza n. 486/2014 pronunciata dal Tribunale amministrativo Regionale per il Veneto dell’8 aprile scorso, di cui si allega copia.
In particolare, con la suddetta sentenza, il TAR si è espresso ritenendo generalizzato l’obbligo, per gli Enti preposti al rilascio del Durc, di attivazione del procedimento di regolarizzazione prima dell’emissione di ogni tipo di Durc, tramite il preavviso di accertamento negativo. Pertanto, anche per la verifica dell’autodichiarazione, la condizione di regolarità dovrà sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.
Sul punto, l’Inps, in linea con quanto già pronunciato dal Ministero del Lavoro con la nota n. 34 del 19 agosto scorso 1, ha comunicato che il Durc per la verifica di autodichiarazione continuerà ad essere definito sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione è stata resa, pur restando ferma la valutazione relativa allo scostamento non grave tra le somme dovute e le somme versate, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.
Dunque, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo per l’emissione di altre tipologie di Durc, non potrà valere ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica dell’autodichiarazione, fatta salva la disciplina per il rilascio del Durc in presenza di una certificazione dei crediti, di cui all’art. 13 bis, co.5 del D.L. n. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 94/2012.
A tal riguardo, è stato, inoltre, chiarito che, per l’attestazione della regolarità contributiva in caso di verifica di autodichiarazione, la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. n. 94/2012” dovrà essere antecedente o almeno contestuale alla data in cui verrà resa la dichiarazione di cui all’art. 38, co. 1, lett. i), del D.Lgs n. 163/2006.
Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 13, co. 5 del D.L. n. 52/2012, l’Istituto ha rimandato alle indicazioni già fornite con la Circolare n. 16 del 30 gennaio scorso, (Cfr. Comunicazione Ance del 7 febbraio 2014), ribadendo che le certificazioni dovranno essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” e il campo note dovrà riportare sempre le indicazioni elencate nella circolare in oggetto.
Anche il Durc emesso ai sensi della norma suddetta e richiesto per il pagamento dei Sal o delle prestazioni relative a servizi e forniture, dovrà essere rilasciato con le medesime modalità.
Inoltre, anche se rilasciato con l’attestazione di regolarità, il Durc emesso ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, comporterà l’obbligo per la stazione appaltante di attivazione dell’intervento sostitutivo ex art. 3, comma 2, del d.m. 13 marzo 2013.
Tale potere sostitutivo delle Pubbliche Amministrazioni è stato ampliato anche alle ipotesi delle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti, comportando, dunque, l’obbligo per la P.A. di garantire la copertura del debito prima di effettuare un pagamento in favore di un terzo.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità di riportare sempre nel Durc la quantificazione del debito e la data di accertamento dello stesso, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di intervento sostitutivo.
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