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Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla possibilità di avvalersi della certificazione di qualità, a patto che le risorse siano fattivamente messe a disposizione per tutta la durata dell’appalto

Il Consiglio di Stato dice si all’avvalimento della certificazione di qualità

15 Settembre 2014
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 Con la Sentenza del 24 luglio 2014 n. 3949, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sulla “vexata quaestio” relativa alla possibilità per le imprese di ricorrere all’avvalimento al fine di soddisfare il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità.

 
I giudici di Palazzo Spada, ricostruendo il quadro normativo riferibile all’avvalimento – in particolare con riguardo all’articolo 49 del codice dei contratti e 88 del DPR 207/2010 – ha ritenuto legittimo l’avvalimento della certificazione di qualità, a patto che vi sia l’effettiva messa a disposizione dell’impresa ausiliata per tutta la durata dell’appalto, delle risorse che hanno concorso al rilascio della certificazione.
 
In particolare, la sentenza chiarisce che, nelle gare pubbliche, la certificazione di qualità, essendo finalizzata alla valorizzazione degli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa, da comprendersi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un’impresa; in tal modo, infatti, si assicurerebbe la capacità dell’impresa affidataria di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto.
 
Pertanto, afferendo, la certificazione di qualità alla capacità tecnica dell’imprenditore, essa è coerente con l’istituto dell’avvalimento quale disciplinato con l’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006.
 
Tale sentenza interviene in senso opposto a quanto previsto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nella delibera  2/2012, che aveva invece ricondotto la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo, in quanto totale insuscettibile di avvalimento, stante la sua intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità”.  
 
Nel merito, può altresì ricordarsi che la sentenza in commento esprime un orientamento confermativo  di un filone giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368; Cons. Stato Sez. V 20 dicembre 2013, n. 6125) volto a ricondurre che la certificazione di qualità rientra tra i requisiti soggettivi di carattere tecnico-organizzativo che, in astratto, possono essere oggetto di avvalimento afferendo essa alla capacità tecnica dell’imprenditore.

17542-CDS_3949_2014.pdfApri
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