Il sistema SIMOG, utilizzato dalle stazioni appaltanti per richiedere il codice identificativo gara (CIG), e iniziare così la relativa procedura, tiene ora conto delle molteplici fattispecie nelle quali i Responsabili del Procedimento possono richiedere il CIG stesso, prevedendo la possibilità di opporre dinieghi ‘selettivi’ alle richieste.
L’Autorità Anticorruzione ha, infatti, realizzato alcune modifiche al sistema SIMOG, ossia il sistema Informativo Monitoraggio Gare che consente alle Stazioni Appaltanti di richiedere il codice identificativo gara (CIG), al fine di permettere una corretta applicazione della disposizione che vieta il rilascio del codice ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi.
Queste le indicazioni che emergono da una lettera del 17 luglio u.s., indirizzata al Ministro dell’Interno e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con cui il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha reso nota la propria posizione sulla possibilità di continuare a rilasciare il CIG ai suddetti Comuni non capoluogo, in contrasto con quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del Decreto legge 24 aprile 2014 n.66, convertito, con modifiche, dalla legge 23 giugno 2014 n.89.
Infatti, nella lettera pubblicata sul siti dell’ex Avcp e dell’Anac, è chiarito che l’Autorità non può esimersi dall’applicazione delle disposizioni vigenti, nonostante sia consapevole delle problematiche manifestate dagli Enti locali, nonché dei possibili effetti negativi sull’intero comparto degli appalti pubblici.
Appare quindi urgente, conclude l’Autorità, un intervento normativo che disponga la proroga dei termini sul rilascio del CIG, così come definito nell’intesa sancita tra Governo e le Autonomie locali lo scorso 10 luglio scorso, in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali.
17078-Lettera-CIG-Conferenza-stato-citta.pdfApri