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Pubblicato il decreto legge 83/2014 che contiene, tra l’altro, misure di snellimento del procedimento di rilascio e dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica

Autorizzazione paesaggistica: recepite nel DL “cultura” le semplificazioni proposte dall’Ance

5 Giugno 2014
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Il Decreto Legge n. 83/2014 (Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014 n. 125) con l’art. 12 commi 1 e 2 apporta, a distanza di meno di un anno dal Decreto Legge n. 69/2013 “del fare”, la quarta modifica in materia di procedimento e validità dell’autorizzazione paesaggistica e di conferenza di servizi.

Sono disposizioni che vanno nella direzione della semplificazione procedurale e della velocizzazione dei procedimenti secondo quanto auspicato e proposto dall’ANCE sulla base delle esperienze maturate nell’attività quotidiana degli operatori.
Si tratta in particolare della semplificazione del procedimento di rilascio e dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, disciplinata dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”, e cioè:

– L’autorizzazione vale dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo edilizio eventualmente necessario per eseguire l’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato (art. 12, comma 1, DL 83/14 che integra l’art. 146, comma 4 del Codice). L’autorizzazione avrà così efficacia per 5 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire/di presentazione SCIA/CIL (o dopo 30 gg dalla presentazione della super DIA). Avere collegato l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica al titolo abilitativo edilizio che regola l’intervento costituisce una sostanziale semplificazione procedurale che si aggiunge all’attività di richiesta effettuata obbligatoriamente (permesso di costruire) o facoltativamente (negli altri casi) dallo Sportello Unico dell’Edilizia. In tal modo si potrà  realizzare l’intervento edilizio senza necessità di rinnovo dell’autorizzazione per un periodo comunque quinquennale (vedi prima modifica L. 98/13 e poi L. 112/13) a decorrere dal rilascio/presentazione del titolo abilitativo edilizio.

– In caso di mancato rilascio del parere da parte del soprintendente entro 60 giorni (viene modificato l’art. 146, comma 9 del Codice) dal ricevimento della documentazione, l’amministrazione titolare del procedimento edilizio (Comune)  provvederà sulla domanda di autorizzazione. In tal modo si ripristina la formula originale e condivisa dall’ANCE a suo tempo proposta dal Decreto Legge 69/13 e soprattutto si evita, in un’ottica di semplificazione, l’indizione della conferenza dei servizi con tutti gli inevitabili adempimenti e procedure amministrative qualora il sovrintendente non si sia espresso.
– Delega al Governo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in presenza di interventi di lieve entità (Dpr 139/10).
La delega è relativa alla definizione entro il 30 novembre 2014 di un provvedimento con cui disciplinare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità (art. 149 comma 9, IV periodo).
Tale norma, che integrerà il Dpr 139/10, dovrà intervenire sia semplificando le procedure autorizzative, sia ampliando le tipologie di intervento soggette già ora a regime semplificato. Per la verità il Governo, con il Decreto Legge n. 83, ripropone la delega già prevista dall’art. 44 del Decreto Legge 5/12 rimasta inattuata.
 
 
In allegato l’articolo 12, commi 1 e 2  del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83

16431-DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014 n_ 83.pdfApri
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