Pubblicato il decreto legge 83/2014 che contiene, tra l’altro, misure di snellimento del procedimento di rilascio e dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica
Il Decreto Legge n. 83/2014 (Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014 n. 125) con l’art. 12 commi 1 e 2 apporta, a distanza di meno di un anno dal Decreto Legge n. 69/2013 “del fare”, la quarta modifica in materia di procedimento e validità dell’autorizzazione paesaggistica e di conferenza di servizi.
– L’autorizzazione vale dal giorno in cui acquista efficacia il titolo abilitativo edilizio eventualmente necessario per eseguire l’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato (art. 12, comma 1, DL 83/14 che integra l’art. 146, comma 4 del Codice). L’autorizzazione avrà così efficacia per 5 anni dalla data di rilascio del permesso di costruire/di presentazione SCIA/CIL (o dopo 30 gg dalla presentazione della super DIA). Avere collegato l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica al titolo abilitativo edilizio che regola l’intervento costituisce una sostanziale semplificazione procedurale che si aggiunge all’attività di richiesta effettuata obbligatoriamente (permesso di costruire) o facoltativamente (negli altri casi) dallo Sportello Unico dell’Edilizia. In tal modo si potrà realizzare l’intervento edilizio senza necessità di rinnovo dell’autorizzazione per un periodo comunque quinquennale (vedi prima modifica L. 98/13 e poi L. 112/13) a decorrere dal rilascio/presentazione del titolo abilitativo edilizio.
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