Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95/2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale“, in vigore dalla medesima data del 24 aprile 2014.
Per quanto qui rileva il provvedimento, al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, all’art. 1, rubricato “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati“, aggiungendo il nuovo comma 1-bis all’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR -, riconosce, per il solo anno 2014, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, un credito (bonus) Irpef:
– nella misura pari a 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro;
– in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Non si tratta dunque di una nuova detrazione delle imposte Irpef, ma di un credito che viene riconosciuto, in presenza di taluni requisiti, ai titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8 del 28 aprile 2014, ha fornito i primi chiarimenti operativi cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, dovranno attenersi per l’erogazione del credito in commento.
Nell’allegato si illustrano i punti di principale interesse per le imprese del settore edile.
16271-DL_ 66-2014 BONUS IRPEF DI 😯 EURO.pdfApri