La disciplina della SCIA costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione: è quanto ha ribadito la Corte Costituzionale con la sentenza del 9 maggio 2014, n. 121 nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Richiamando la precedente pronuncia (n. 164/2012) con la quale la Corte Costituzionale si era già espressa in merito ai ricorsi presentati dalle Regioni Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia contro le norme del Decreto Legge n. 78/2010 che hanno introdotto la segnalazione certificata di inizio attività al posto della dichiarazione di inizio attività, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento alle specifiche materie di competenza statuaria (art. 8 e 9 dello Statuto speciale).
Al riguardo è stato nuovamente ribadito che l’affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è previsto in relazione ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Esso, dunque, si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. La suddetta determinazione è strumento indispensabile per realizzare quella garanzia.
In questo quadro, la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Tale parametro, infatti, permette una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione.
L’esigenza di determinare i livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a Statuto Speciale.
In allegato la sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2014
16199-Sentenza Corte Costituzionale 121_2014.pdfApri