In vigore da oggi 28 aprile il nuovo sistema transotorio di classificazione delle categorie di lavori specialistici non eseguibili direttamente con la cat. prevalente
Dopo il traballante iter conseguente alla mancata conversione del cosidettao Decreto salvaRoma ed in ossequio al DL 47/14 – art. 12 (si veda ns news del 2 c.m. )il Ministero infrastrutture ha emanato il DM per l’individuazione delle Cat. specialistiche per la cui esecuzione è necessaria la qualificazione specifica e non sono eseguibili con la adeguata qualificazione nella categoria prevalente nonchè delle categorie a qualificazione obbligatoria .
Nello specifico vengono individutate le seguenti categorie:
OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28,
Sono definite come categorie superspecilistiche per le quali è obbligatoia la qualificazione e non sono subappaltabili
OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32
Il DM si pone come regolamentazione transitoria in attesa delle modifiche al DPR 207/2010 come conseguenza del DPR 30 ottobre 2013.
Il nuovo sistema di classificazione delle catgeorie è in vigore da oggi 28 aprile ed è efficace per tutte le procedure i cui bandi sono pubblicati da oggi.
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