Il Ministero della Giustizia, con riferimento al Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”, pubblica due distinte note di chiarimento: la prima riferita alla portata applicativa, la seconda al rilascio dei certificati del Casellario giudiziale.
Inoltre, sempre nel sito del Ministero della Giustizia, è visibile la
circolare 3 aprile 2014, con la quale vengono forniti i chiarimenti in merito alla richiesta, da parte del datore di lavoro, del certificato penale del casellario giudiziale (previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39).
Si ricorda che la disposizione di legge entra in vigore il 6 aprile 2014.
A tale data, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire, previo consenso del lavoratore interessato, il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, per taluno dei reati:
– prostituzione minorile (600-bis del codice penale)
– pornografia minorile (600-ter del codice penale)
– detenzione di materiale pornografico (600-quater del codice penale)
– iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale)
– adescamento minorenni (609-undieces del codice penale)
I costi per il rilascio del certificato sono: 16 euro di bollo e 3,54 euro per diritti di segreteria (7,08 euro in caso di urgenza).
Infine, il Ministero mette a disposizione degli interessati, per eventuali chiarimenti o informazioni, il servizio di help desk, al numero telefonico 06-97996200.
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15760-Nota_di_chiarimento_decreto_legislativo_pedofilia.pdfApri