L’art. 12 del decreto legge n. 47/14 interviene, fra l’altro, sulla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici successivamente alla decadenza del D.L. n. 151/2013.
In particolare, nel decreto n. 47/2014 è previsto un termine di nove mesi per l’emanazione di disposizioni regolamentari sostitutive a quelle annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 (artt. 107, comma 2, e 109, comma 2, del Regolamento).
E, al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nelle more dell’emanazione del provvedimento definitivo, è, altresì, previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trena giorni, debba individuare con decreto l’elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria.
Il decreto, al riguardo, evidenzia che l’elemento da considerare nella scelta delle singole categorie di opere è costituito dall’assoluta specificità delle lavorazioni, strettamente connessa alla loro rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico delle stesse.
Il decreto dovrà anche stabilire quali, tra esse, sono superspecialistiche.
Si fa riserva di ulteriore commento.
15650-Decreto Legge47-14.pdfApri