La Commissione per gli Interpelli, di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha formulato una risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, relativo ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il quesito posto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è volto a stabilire in particolare se l’impresa appaltatrice sia tenuta a consegnare:
– copia del modello LAV;
– consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;
– copia del DUVRI della ditta appaltatrice;
– dichiarazione che i dipendenti dell’impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;
– autocertificazione di idoneità tecnico professionale.
L’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, di verificare “con le modalità previste dal Decreto di cui all’art. 6, comma 8, lettera g) l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”. In attesa dell’emanazione del suddetto Decreto, la verifica è eseguita attraverso:
- l’acquisizione del certificato d’iscrizione alla CCIAA;
- l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445 del 28/12/2000.
Ciò premesso, La Commissione per gli Interpelli ritiene che per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’acquisizione del certificato d’iscrizione alla CCIAA e l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale.
Sottolinea, inoltre, la Commissione che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione dello stesso, da allegare al contratto di appalto, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente, questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni utili e necessarie per l’elaborazione del DUVRI.
15595-Interpello 3-2014.pdfApri