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Si rammenta che il 18 marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto interministeriale 6 marzo 2013 (G.U. n. 65/13) sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del d.lgs. n.81/2008.

In vigore il Decreto sulla Qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

25 Marzo 2014
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Si rammenta che il 18 marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto interministeriale 6 marzo 2013 (G.U. n. 65/13) sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, predisposto ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del d.lgs. n.81/2008.
I formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 (Formazione dei Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi) e 37 (Formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro così come disciplinati dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti) del citato d.lgs. n. 81/2008, dovranno essere in possesso dei requisiti minimi per la qualificazione di seguito elencati:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito non richiesto per il datore di
lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori);
• uno dei criteri riportati nell’allegato al decreto stesso, comprovato con idonea documentazione.
Si evidenzia che per 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, ossia fino al 18 marzo 2016, i datori di lavoro, nel rispetto delle condizioni dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono legittimati a svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti per effettuare il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 (frequenza a specifici corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed alle attività lavorative nonché conformi ai contenuti degli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).
 
Trascorso tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà possedere uno dei criteri previsti dal decreto di cui trattasi.
 
Si evidenzia che il prerequisito e i criteri previsti non riguardano le attività di addestramento e che i medesimi criteri non riguardano la qualificazione del formatore per i corsi specifici per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e per RSPP/ASPP di cui, rispettivamente agli artt. 98 e 32 del d.lgs. n.81/2008, e per altre specifiche figure.
 
 
Allegati:
Decreto interministeriale 6 marzo 2013
Tabella requisiti

15423-Tabella riassuntiva criteri.pdfApri

15423-Decreto interministeriale 6 marzo 2013.pdfApri
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