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Pubblicata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone

Prevenzione incendi per le strutture turistiche in aria aperta con capacità maggiore di 400 persone

18 Marzo 2014
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 Il 13 aprile 2014 entrerà in vigore la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dellestrutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Tale regola, riportata in allegato al decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014), si suddivide nel titolo I, recante le specifiche disposizioni tecniche, e nel titolo II, recante il metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio, ovvero le misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali e alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell’insediamento.
La nuova regola tecnica si applica alle strutture di nuova realizzazione e a quelle esistenti secondo il seguente schema:
–      per le strutture di nuova realizzazione e quelle esistenti, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione, si applica il titolo I – capo I;
–      per le attività esistenti, qualora gli interventi comportino la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, si applica, in alternativa:
              •      il titolo I – capo I, limitatamente agli impianti e alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. Qualora l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva sia superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, al titolo I, capo I;
              •      il titolo II, con riferimento all’intero insediamento ricettivo;
–      per le strutture esistenti al 13 aprile 2014 – e tranne che in caso di possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013, o in caso di pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 – si applica, in alternativa:
              •      il titolo I, capo II;
              •      il titolo II;
 
Riguardo a quest’ultimo punto, ovvero alle strutture esistenti al 13 aprile 2014, sono previste le seguenti scadenze temporali di adeguamento alle nuove disposizioni tecniche, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi:
–        in caso di adeguamento al titolo I, capo II: entro il 7 ottobre 2017 per quanto riguarda i punti riportati all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto in esame; ed entro il 7 ottobre 2014 per quanto riguarda i punti riportati all’art. 6, comma 1, lettera b), del medesimo decreto;
–        in caso di adeguamento al titolo II: entro il 7 ottobre 2017 per quanto riguarda i punti riportati all’art. 6, comma 2, lettera a), del decreto in esame; ed entro il 7 ottobre 2014 per quanto riguarda i punti riportati all’art. 6, comma 2, lettera b), del medesimo decreto, e i sottopunti B.3.2, B.4.4 e B.5.1 della regola tecnica allegata.
 
In allegato alla presente nota si riporta il testo del decreto.

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