• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • https://enna.ance.it/2026/02/17/ance-enna-diventa-sportello-in-rete-mepa/

Rimborsi IVA più veloci per le imprese più affidabili ed a "basso rischio" - Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate nelle linee guida della CM 5/E/2014, commentata dall'ANCE

Rimborsi IVA – Linee guida dell’Agenzia delle Entrate – C.M. 5/E/2014

13 Marzo 2014
Categories
Senza categoria
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Rimborsi IVA più veloci per i contribuenti che presentano un maggior grado di affidabilità nei confronti del Fisco, considerati “a basso rischio”.

Questo il principale chiarimento che emerge dalle Linee guida dell’Agenzia delle Entrate, relative alle modalità di effettuazione dei rimborsi IVA[1], formulate nella Circolare 10 marzo 2014, n.5/E, che tengono conto dell’estremo bisogno di liquidità delle imprese, alla luce della perdurante crisi economica.
Si tratta di un problema che colpisce in modo particolare il settore delle costruzioni, che, come noto, si trova sempre in posizione di credito IVA, tenuto conto dell’attività svolta (operazioni attive con aliquote inferiori a quelle riferite alle operazioni passive)[2].
In particolare, ai fini dei rimborsi IVA, l’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria verrà basata, in via prioritaria, sull’ “analisi del rischio IVA” (cd. “risk score”) connesso all’effettuazione del rimborso, ossia al grado di “affidabilità” dell’impresa nei rapporti con il Fisco.
In particolare, a ciascun contribuente[3], e per ogni richiesta di rimborso, verrà attribuito, mediante procedure informatiche, uno specifico livello di rischio (alto, medio, basso)[4], determinato in base ai seguenti parametri:
–       continuità aziendale;
–       tipologia di attività svolta;
–       natura giuridica;
–       regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito;
–       assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito;
–       assenza di carichi pendenti;
–       coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito;
–       assenza di frodi e violazioni penali tributarie;
–       “conoscenza” del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.
Al riguardo, viene precisato che, nei confronti dei soggetti ai quali risulta attribuito un elevato livello di rischio, verranno effettuati controlli «più stringenti», mentre per quelli con un rating di rischio più basso i controlli saranno ridotti, con una conseguente maggior tempestività nell’erogazione del rimborso IVA.
Resta fermo, in ogni caso, il principio della liquidazione del rimborso secondo l’ordine cronologico di presentazione della relativa istanza.
Inoltre, in un’ottica di semplificazione, la C.M. 5/E/2014 chiarisce che verrà ridotto il numero e la tipologia dei documenti richiesti ai contribuenti che abbiano presentato l’istanza di rimborso.
Infine, viene precisato che, al fine di assicurare comportamenti uniformi sul territorio, agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate verranno fornite indicazioni operative sull’applicabilità dell’ “analisi del rischio IVA” e sulla  documentazione da richiedere ai contribuenti, «in ragione sia del livello di rischio individuato, sia dei presupposti alla base dell’istanza di rimborso».
 
 
 
[1] Come noto, la disciplina relativa ai rimborsi IVA è contenuta negli artt.30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972.
[2]Ad esempio, aliquota IVA sulle cessioni di immobili (4% per la cessione di abitazioni in caso di acquirente con i requisiti “prima casa”), più bassa rispetto a quella relativa all’acquisto di beni (10% o 22%).
[3] Ad esclusione dei cd. “grandi contribuenti” (ossia quelli con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a cento milioni di euro, determinati, per ciascun periodo d’imposta, ai sensi dell’art.85, co.1, lett.a e b del D.P.R. 917/1986 – TUIR e dell’art.20 del D.P.R. 633/1972), già sottoposti all’attività di tutoraggio (controlli in base a specifiche analisi di rischio), per i quali il meccanismo descritto nella C.M. 5/E/2014 non si applica.
[4] Il livello di rischio attribuito automaticamente può, in ogni caso, essere “corretto” dall’Amministrazione finanziaria in base ad ulteriori elementi.
 

15274-Circolare 10 marzo 2014 n_5-E_ALL1.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCE EnnaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata