Si nforma che il Ministero del Lavoro, con l’allegata Circolare n. 5 del 4 marzo u.s., ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell’art.14 (“Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare”) del D.L. n. 145/2013 convertito, con modificazioni, in L. n. 9/2014 recante“Interventi urgenti di avvio del “Piano Destinazione Italia” per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.
Il Dicastero, nel ricordare che l’articolo suddetto ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di lavoratori “in nero”, la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, ha comunicato i nuovi importi sanzionatori alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto.
Sono stati, dunque, indicati gli importi relativi alle seguenti violazioni:
a) consumate prima dell’entrata in vigore del decreto (entro il 23 dicembre 2013 compreso);
b) consumate nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto e la sua conversione in legge (tra il 24 dicembre 2013 e il 21 febbraio 2014 compreso);
c) consumate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (22 febbraio 2014).
Nelle tabelle contenute nella circolare in oggetto sono stati, dunque, riportati gli importi delle sanzioni con riferimento alla tipologia di violazione e al periodo in cui la stessa è stata commessa ed è stato specificato che la procedura di diffida, di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004 e s.m.i., si applicherà esclusivamente per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle legge di conversione (ipotesi a e b).
E’ stato, altresì, specificato che, ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio, si considererà quale momento di consumazione dell’illecito la cessazione della condotta e, pertanto, nel caso di un rapporto di lavoro “in nero” iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio si applicherà il regime sanzionatorio previsto dalla legge di conversione in vigore dal 22 febbraio (ipotesi c).
Con riferimento, poi, alla riduzione operata dal Legislatore dell’incremento delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali, passato dall’iniziale decuplicazione prevista dal decreto alla duplicazione introdotta in sede di conversione, è stato precisato che tale minor aggravio trova applicazione in relazione alle violazioni commesse a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (dal 24 dicembre 2014).
15275-Circolare Ministero del lavoro n_ 5-2014.pdfApri