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Fornito dall'Inail un riepilogo delle riduzioni applicabili al premio sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014

Riepilogo riduzioni applicabili all’Autoliquidazione 902014 – Aggiornamento codici

28 Febbraio 2014
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In attesa che sia emanato il decreto ministeriale sulla riduzione dei premi Inail, così come previsto dall’art. 1, comma 128, della L. n. 147/13 che, come noto, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2014, una diminuzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, l’Inail, con l’allegata circolare n. 1147/14, ha fornito un riepilogo delle altre riduzioni applicabili ai premi assicurativi, in scadenza al 16 maggio 2014, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014. Inoltre, con la medesima nota, l’Istituto ha reso noti i codici aggiornati relativi alle agevolazioni introdotte dalla L. n. 92/12.

 
Con riferimento al settore edile, è stata confermata la riduzione pari all’11,50% prevista dall’art. 29 del D.L. n. 244/95, applicabile alla sola regolazione 2013. Al riguardo, l’Inail ha ricordato che a tale beneficio hanno accesso i datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che hanno presentato il “modello di autocertificazione sconto edile” attestante l’assenza di condanne per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 
Fermo restando l’ulteriore obbligo per le imprese che accedono per la prima volta a tale beneficio e per le imprese che, pur avendone beneficiato in passato, presentano modifiche rispetto a quanto già comunicato, di inviare il modulo di autocertificazione alla DTL circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro o il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, per essere ammessi al beneficio, i datori di lavoro devono indicare, nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “retribuzioni soggette a sconto”, il “tipo” codice “1”, nonché l’importo delle retribuzioni a cui viene applicata l’agevolazione.
 
Con riferimento ai codici identificativi delle riduzioni relative alle retribuzioni totalmente e parzialmente esenti, da indicare nel modello di dichiarazione delle retribuzioni, a seguito dei nuovi incentivi previsti per l’assunzione di “over 50” e donne introdotti dall’art. 4, commi 8-11 della L. n. 92/12, i datori di lavoro aventi diritto al 50% di riduzione dei premi sono tenuti ad indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti, il codice come da tabella anch’essa allegata, nonché le specifiche retribuzioni. L’inserimento di tali dati equivale ad una domanda di ammissione alle riduzioni, condizionata dal possesso dei requisiti di regolarità contributiva.  
 
Nel far esplicito rinvio alla nota in oggetto per quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si ricorda che il servizio di invio telematico delle dichiarazioni delle retribuzioni sarà reso disponibile successivamente all’emanazione del decreto del Ministero del Lavoro, che stabilirà la riduzione percentuale dei premi prevista dalla Legge di Stabilità 2014.

15113-nota Inail n_ 1147.pdfApri
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