Torniamo sulla problematica relativa alle categorie di lavorazioni specialistiche, che, negli ultimi mesi, ha suscitando incertezze applicative, per comunicare che la stessa ha trovato una temporanea definizione per effetto del decreto-legge n. 151/2013 (cd. Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013 ed in vigore dal 31 dicembre scorso.
Come noto, infatti, il
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, adottato in conseguenza del parere del Consiglio di Stato n. 3014/2013, ha sancito il definitivo annullamento, con effetto dal 14 dicembre scorso, degli articoli 107 comma 2, 109 comma 2, nonché, in parte qua, dell’articolo 85 del Regolamento Appalti (D.P.R. n. 207/2010). Tale annullamento ha prodotto un complicato vuoto normativo, che ha determinato una preoccupante incertezza sulle modalità di partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici.
Per effetto del decreto presidenziale, infatti, sono state anzitutto cancellate le categorie cd. “superspecializzate” elencate all’articolo 107, comma 2 del regolamento ed è stato eliminato il concetto di “qualificazione obbligatoria” riguardante talune categorie specialistiche dell’allegato A, per le quali l’articolo 109, comma 2 prevedeva la non eseguibilità diretta da parte dell’impresa affidataria, se qualificata per la sola categoria prevalente.
A risolvere il vuioto regolamentare conseguente al provvedimento presidenziale è intervenuto, appunto, il decreto 151/2013 il quale, al comma 9 dell’articolo 3, stabilisce il termine massimo entro il quale le norme annullate dovranno essere riscritte e delinea, contestualmente, la soluzione transitoria che consentirà di gestire la partecipazione alle gare in attesa che venga definita la nuova normativa.
La disposizione stabilisce, anzitutto, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 151 (ossia entro il 30 giugno 2014) dovranno essere adottate le disposizioni regolamentari sostitutive degli articoli 107, comma 2 e 109, comma 2, annullati dal decreto presidenziale nonché le conseguenti modifiche all’allegato A del regolamento appalti.
L’ultima parte del comma 9 dell’articolo 3 contiene, infine, l’indicazione della disciplina transitoria da applicare sino all’adozione delle nuove disposizioni regolamentari. La norma stabilisce, infatti, che “Nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti”.
Pertanto, fino all’adozione delle nuove norme regolamentari, la partecipazione alle gare di appalto dovrà continuare ad essere regolata dai previgenti articoli 107, comma 2 e 109, comma 2 del regolamento, con la conseguenza che l’impresa qualificata nella categoria prevalente potrà eseguire direttamente anche le categorie specialistiche e superspecialistiche solo se in possesso della relativa qualificazione.
Tuttavia, va evidenziato che tali norme non potranno trovare applicazione oltre la data del 30 settembre 2014. Si tratta di un’importante precisazione, finalizzata a sancire un termine massimo di efficacia per le vecchie disposizioni le quali, anche nel caso in cui l’adozione delle nuove norme dovesse tardare rispetto al previsto termine dei sei mesi, non potranno più essere applicate, se non per un brevissimo periodo di ulteriori tre mesi.