È stata pubblicata sul sito del ministero dell’Ambiente la circolare 31 ottobre 2013, n. 1 con la quale vengono fornite alcune indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 11 del decreto legge 101/2013 (cd. D.L. razionalizzazione delle PA), così come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013).
La circolare, in particolare, analizza le diverse fasi di avvio dell’operatività del Sistri, specificando le categorie dei soggetti e le tipologie dei rifiuti interessati.
L a prima fase è iniziata il 1° ottobre 2013 e riguarda:
1. gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
2. gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
3. i nuovi produttori, ossia i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi;
4. i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in caso di trasporto intermodale.
È invece fissato al 3 marzo 2014 il termine di avvio dell’operativitàdel Sistri per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 11 del d.l. 101/2013, così come modificato dalla legge di conversione, prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate.
Infatti, il regime sanzionatorio relativo al Sistri entrerà in vigore decorsi 90 giorni dalla data di operatività del sistema. Durante questo periodo, al fine di garantire comunque la tracciabilità dei rifiuti, le imprese sono tenute ad adempiere agli obblighi contenuti negli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, vale a dire al registro di carico e scarico e al formulario di identificazione dei rifiuti, nonché alle relative sanzioni.
In allegato la Circolare del ministero dell’Ambiente 31 ottobre 2013, n. 1 e il testo dell’art. 11 del d.l. 101/2013, come modificato dalla legge di conversione 125/2013.