Il comune, se decide di non rilasciare un permesso di costruire, ha l’obbligo di comunicare al richiedente i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda. Lo ribadisce il TAR Lazio in una recente sentenza
Il TAR Lazio, sede di Latina con la sentenza della Sez. I, 28 ottobre 2013, n. 809 ha ritenuto illegittimo ed annullato un provvedimento di diniego del permesso di costruire per aver il comune omesso di comunicare al richiedente il cd. preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della legge 241/1990 e quindi per non aver dato la possibilità al privato di presentare le proprie osservazioni.
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