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Emanata dal Ministero del Lavoro una nuova circolare che chiarisce alcuni aspetti relativi all’accordo 22 febbraio sull’abilitazione degli operatori che utilizzano determinate attrezzature di lavoro

Nuova circolare sull’accordo sull’abilitazione degli operatori ai sensi dell’art. 73 comma 5 del d.

13 Giugno 2013
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Il ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 21 del 10 giugno 2013 al fine di fornire ulteriori chiarimenti applicativi sull’accordo del 22 febbraio 2012.

Nello specifico l’estensore della circolare analizza i seguenti 12 punti:
 
1.      CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Il corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’allegato A dell’accordo, può essere svolto da un solo docente. Si ricorda che, al proposito, il Ministero si era già espresso con la circolare n.12/2013, sottolineando che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possono essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti non superiore a 24 unità.
 
2.      RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER IL MODULO GIURIDICO NORMATIVO (PUNTO 4.2 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)
Il punto 4.2 dell’accordo stabilisce che il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. La circolare del 10 giugno entra nel dettaglio dei gruppi di allegati per cui il modulo non deve essere ripetuto:
a)     Allegato III (PLE);
b)     Allegati IV, V, VI, VII (gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo, gru mobili);
c)     Allegati VIII e IX (trattori agricoli o forestali e escavatori, pale caricatrici frontali, terne ed autoribaltabili a cingoli);
d)     Allegato X (pompe per calcestruzzo).
 
3.      DURATA DELLA VALIDITÀ DELL’ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO (PUNTO 6 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)
La circolare spiega che l’efficacia dell’abilitazione è quinquennale ed il mantenimento è garantito dall’effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui al punto 6.2 dell’allegato A dell’accordo con periodicità almeno quinquennale.
 
4.      ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI
L’estensore della circolare chiarisce che l’elenco delle attrezzature per cui è richiesta l’abilitazione è tassativo. Pertanto le attrezzature per cui è richiesto il patentino sono esclusivamente quelle di cui alla lettera A), punto 1, dell’allegato A, per le quali è riportata una dettagliata definizione. L’elenco non è pertanto suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa.
Pertanto laddove un’attrezzatura abbia requisiti diversi da quelli riportati in definizione, non rientra nel campo di applicazione dell’accordo (vedi ad esempio il carrello industriale semovente sprovvisto di sedile).
 
5.      RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – DECORRENZA VALIDITÀ
L’accordo 22 febbraio prevede il riconoscimento della formazione pregressa, sulla base di tre casi:
a)     corsi completi di modulo teorico, pratico e verifica finale di apprendimento di durata non inferiore all’accordo;
b)     corsi completi di modulo teorico, pratico e verifica finale di apprendimento di durata inferiore all’accordo;
c)     corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento.
Per i casi b) e c) è previsto il corso di aggiornamento. Per il caso c) è prevista anche la verifica finale. In questi 2 casi la formazione pregressa ha validità rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di verifica finale.
Il ministero chiarisce che, nel caso dei corsi di cui alla lettera a) e che pertanto alla data di entrata in vigore dell’accordo erano composti di modulo teorico, pratico e verifica finale dell’apprendimento di durata non inferiore a quella prevista negli allegati dell’accordo stesso, la validità di 5 anni decorre dal 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore dell’accordo).
 
6.      RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – DOCUMENTAZIONE
Al fine del riconoscimento della formazione pregressa, la documentazione riportata al punto 9.2 (registro del corso recante: Elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica) ha natura esemplificativa e non tassativa.
 
7.      ALLEGATI III E SEGUENTI, PUNTO 1.0
Il ministero conferma che il punto 1.0 degli allegati III e seguenti va inteso nel senso che il lavoratore deve avere abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui agli allegati (e che rientrano nella definizione di cui al punto 1 dell’allegato A), anche se hanno caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle previste in allegato.
 
8.      REQUISITI DEI DOCENTI
I docenti dei moduli giuridico e tecnico devono contemporaneamente possedere i due requisiti riportati nell’allegato A, punto 2.1 dell’accordo, ossia l’esperienza nel settore della formazione e nel settore della prevenzione.
I docenti dei moduli pratici devono avere almeno l’esperienza professionale pratica documentata.
Il docente può essere unico laddove in possesso di tutti i requisiti suddetti.
 
9.      ALLEGATO V: REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE
Il ministero chiarisce che per alcune tipologie di attrezzature, quali le gru a torre, l’accordo prevede degli alleggerimenti delle prove pratiche di verifica finale qualora il modulo pratico sia quello di cui al punto 3.3 che consente di ottenere l’abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto (per un totale di 6 ore invece che di 8 qualora i due moduli pratici venissero svolti separatamente).
Quindi in riferimento al modulo pratico “gru a rotazione in basso e gru a rotazione in alto” in fase di verifica dovranno essere svolte 3 prove invece di 4.
Analoghe considerazioni restano valide per le PLE, per i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo e per gli escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli.
 
10.   OPERATORI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Il ministero chiarisce che qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo siano abbinati degli accessori che fanno rientrare l’attrezzatura in una delle definizioni di cui alla lettera A) punto 1 dell’allegato A, è necessaria l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.
 
11.   LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
Per lavoratori del settore agricolo si intendono i lavoratori che effettuano le attività ricomprese all’articolo 2135 c.c. (modificato dal d. lgs. n. 228701).
 
12.   ARTICOLO 72, COMMA 2 DEL D. LGS. n. 81/08 e s.m.i. – DICHIARAZIONE
Si riporta il testo dell’articolo in oggetto:
Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
La dichiarazione, effettuata dal datore di lavoro, deve contenere l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve dichiarare che tali lavoratori sono stati formati e che, nel caso di attrezzature rientranti nell’accordo 22 febbraio, gli operatori hanno conseguito la specifica abilitazione.
 
Si allega Circolare del Ministero del Lavoro e l’Accordo sulla formazione per l’utilizzo delle attrezzature.

11837-Accordo_formazione attrezzature all.pdfApri

11837-Circn21_10giugno2013.pdfApri
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