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Si riporta di seguito un breve riepilogo dell’adempimento obbligatorio per TUTTE LE AZIENDE, anche con un solo dipendente, della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi a decorrere dal 1° giugno 2013

Documento Valutazione Rischi: adempimento obbligatorio dal 1 giugno 2013

21 Maggio 2013
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Facendo seguito alla precedente news del 13 maggio scorso “Valutazione dei rischi: realizzata dall’Ance la procedura per le imprese edili”, si ricorda che dal 31 maggio 2013 non sarà più possibile autocertificare la valutazione dei rischi.

A tal proposito si riporta di seguito un breve riepilogo dell’adempimento obbligatorio per TUTTE LE AZIENDE anche con un solo dipendente della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi a decorrere dal 1° giugno 2013.
 
Infatti, dal 1° giugno anche per le aziende che occupano meno di 10 lavoratori (quindi anche con un solo lavoratore ed anche se apprendista o tirocinante, con contratto a termine o di tipo flessibile) diventa obbligatorio dover redigere il Documento di Valutazione dei Rischi a termine della valutazione dei rischi con data certa, fermi restando tutti gli obblighi già oggi esistenti.
 
Pertanto le imprese fino a 10 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi attraverso le “procedure standardizzate”, recepite con decreto interministeriale in data 30 novembre 2012. (Cfr. nostra news Valutazione del rischio: emanate le procedure standardizzate del 10 Dicembre 2012) . Il documento allegato al decreto, approvato dalla Commissione consultiva in data 16 maggio 2012, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
 
In merito all’utilizzo delle procedure standardizzate si ricorda che il documento è solo un modello da poter seguire ed adattare secondo la propria realtà aziendale e non un modello da utilizzare con una semplice compilazione dei propri dati. Compilare solo con i propri dati tale modello è sicuramente causa di applicazione delle sanzioni da parte degli Organi di Vigilanza.
 
Si ricorda che il Ministero del Lavoro con interpello n. 7 del 22 novembre 2012 ha ribadito che anche le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (DVR) applicando integralmente l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi.
 
Pertanto le aziende al di sotto dei 10 lavoratori che hanno già redatto il DVR a seguito della valutazione dei rischi, anche non seguendo le procedure standardizzate, potranno mantenere, se la situazione interna non si è modificata, tale DVR che non dovrà essere necessariamente rielaborato.
 
Ciò premesso si rappresenta di seguito, a titolo indicativo, una breve traccia di tutti gli adempimenti obbligatori per tutte le aziende, con nota esplicativa accanto ad ognuno di essi. Obbligo anche con un solo lavoratore.
 
 
OBBLIGHI:
 
  • Nomina RSPP per datori di lavoro. Chi ha già frequentato il Corso secondo il DM 16.01.1997 della durata di 16 ore non è tenuto a frequentare tale corso secondo l’Accordo Stato Regioni; Chi non ha mai frequentato il corso da RSPP per Datori di lavoro dovrà farlo con durata da 16 a 48 ore a seconda se la sua attività è a rischio basso, medio o alto; Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00;
  • Nomina Addetto alle emergenze: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 10.03.1998 della durata da 4 ad 16 ore a seconda dell’attività svolta; aggiornamento di tipo pratico ogni anno. Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;
  • Nomina Addetto al Primo soccorso: obbligatorio un corso di formazione secondo il DM 388 della durata da 12 a 16 ore a seconda dell’attività svolta ed aggiornamento ogni 3 anni per la parte pratica di 4 ore; Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;
  • Elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori e comunicazione del nominativo all’Inail. Obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore. Nessun aggiornamento per le aziende fino a 15 lavoratori. Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00;
  • Lavoratori: tutti i lavoratori, anche con contratto di tipo flessibile o a tempo determinato, devono frequentare un corso di formazione specifico composto da 4 ore di parte generale e da 4, 8 o 12 ore di parte specifica a seconda se l’attività è a rischio basso, medio o alto. Tale attività DEVE essere preceduta da comunicazione all’Ente Bilaterale di appartenenza dell’azienda e firmatario del CCNL applicato. Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00;
  • Valutazione dei rischi e redazione del Documento di valutazione dei rischi: tutte le aziende devono effettuare tale valutazione di tutti i rischi presenti e redigere il DVR con possibilità di farlo con procedure standardizzate se hanno fino a 10 dipendenti. Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, RSPP, Medico competente e rappresentante dei lavoratori. Dal 1° giugno 2013 tale documento è obbligatorio e non può più essere utilizzata l’autocertificazione. Sanzione: ammenda fino a € 6.400,00;
  • Gestione delle emergenze e Piano emergenza interno. Obbligo di garantire tale gestione delle emergenze per tutte le attività anche con un solo lavoratore. Sanzione: ammenda fino a € 4.000,00;
  • Medico Competente: obbligo di dover procedere alla nomina del medico competente, partecipazione alla valutazione dei rischi e firma del DVR. Tutti i lavoratori per i quali necessita devono essere sottoposti a visita medica il giorno dell’assunzione e poi periodicamente (indicativamente una volta all’anno salvo casi particolari). La sorveglianza sanitaria è necessaria anche per i lavoratori a tempo determinato ovvero con contratto flessibile (chiamata, collaborazione continuativa e coordinata, stagionali, ecc.). Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00 per mancata nomina ed € 6.400 per mancata sorveglianza sanitaria;
  • Utilizzo dei DPI da parte di tutti i lavoratori: tutti i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ne prevede l’obbligo devono avere la consegna dei DPI e sono obbligati ad utilizzarli. Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità con la sola consegna ma deve accertarsi che il personale li utilizza. Sanzione: ammenda fino a € 6.000,00;
  • Attrezzature: tutti i lavoratori che utilizzano attrezzature da lavoro come indicate dall’art. 73 (carrelli elevatori, trattori, piattaforme elevabili, macchine movimento terra, betoniere, gru fisse e su ruote, camion con gru) devono frequentare un corso di formazione specifico di durata variabile a seconda del tipo di attrezzatura. Sanzione: ammenda fino a € 5.200,00;
  • Misure di prevenzione e protezione: tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie secondo la valutazione dei rischi devono essere “applicate” in azienda. Ogni misura di prevenzione e protezione non attuata comporta una sanzione (per es mancata applicazione di carter di protezione sulle macchine, mancata applicazione di cartelli, mancata revisione degli estintori, ecc.). Sanzione: somma delle varie violazioni accertate.
  • Impianti elettrici: tutti gli impianti elettrici devono essere sottoposti a manutenzione periodica (2 o 5 anni) da parte di società autorizzate dal Ministero. Sanzione: ammenda fino a € 1.800,00.

In allegato sono disponibili tutti i materiali di supporto utili per la compilazione del DVR, predisposti dall’ANCE ed il Modello di Procedure Standardizzare allegato al Decreto interministeriale  di recepimento.

 

11499-Procedure standardizzate.pdfApri

11499-DVR.zipApri
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