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Al fine di uniformare l’operato tra le SOA, l’Autorità ha emanato un comunicato alle SOA in tema di valutazione dei requisiti “tecnici” per la qualificazione nella categoria OG11 alla luce delle innovazioni introdotte dalle nuove disposizioni del Regolamento sui contratti pubblici

OG11 – Dall’AVCP ulteriori precisazione sui lavori utili per la qulificazione

2 Maggio 2013
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Il Consiglio dell’AVCP ha pubblicato sul proprio sito il comunicato alle SOA n. 80 del 27 marzo 2013, che analizza l’articolo 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010 concernete il Nuovo regime per la qualificazione nella categoria OG11, relativa agli impianti tecnologici.
Il Comunicato n. 80/2013 fa espresso richiamo al suo interno ad un’altra pronuncia che la stessa Autorità aveva indirizzato alle SOA lo scorso 19 dicembre 2012, al fine di chiarire le modalità di “valutazione dei certificati di esecuzione lavori nella categoria OG11” (comunicato n. 76/2012 ).
Ad integrazione di quanto stabilito sull’argomento OG 11, l’Autorità è, quindi, intervenuta nuovamente con una serie di indicazioni interpretative, che devono ritenersi applicabili a tutti i contratti di attestazione sottoscritti ai sensi del citato D.P.R. n. 207/2010.
 
Requisiti di ordine speciale previsti
In merito al riconoscimento della categoria OG11 l’Autorità aderisce ad un’interpretazione volta a meglio circoscrivere i requisiti di qualificazione. Le SOA devono, infatti, verificare il possesso dei soli requisiti di “idoneità tecnica” di cui al comma 5, lett. b) (“importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria”) e lett. c) (“importo lavoro/i di punta in categoria”), non anche di requisiti speciali che non sono direttamente rapportati ad una specifica categoria di qualificazione ossia la cifra d’affari in lavori, l’attrezzatura tecnica ed il costo del personale.
In altre parole, sarà riconosciuta la categoria OG11 qualora siano presenti entrambe le seguenti condizioni:
a)      l’importo complessivo dei lavori eseguiti non sia inferiore al novanta per cento con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30; l’impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11 (dell’art. 79, comma 5, lettera “b”),
b)      l’importo del lavoro o dei lavori di punta riguardi esclusivamente l’esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l’OG11 (quindi non anche della stessa OG11 nel suo complesso); l’impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali (art. 79, comma 5, lettera “c”).
 
Certificati Esecuzione Lavori in OG11
In relazione a tali requisiti, le imprese sono tenute ad esibire certificati di esecuzione del lavori (CEL) rilasciati nella sola categoria OG11, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva richiesta dalla norma, non limitata all’esecuzione di singoli impianti tecnologici.
Non risulta, pertanto, consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS 30, anche quando queste siano tutte e tre presenti sullo stesso certificato.
Al riguardo, è opportuno che le imprese, preliminarmente alla qualificazione SOA, verifichino che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11, siano correttamente redatti della stazione appaltante, dovendo questi riportare sia l’importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, sia la suddivisione di tale importo nelle singole categorie specialistiche.
Per i certificati rilasciati ai sensi dell’allegato “A” del D.P.R. n. 34/2000, permane, invece, la suddivisione convenzionale dei certificati in OG11, che con riferimento alle categorie OS3, OS28 e OS30 sono utilizzabili per la qualificazione nelle percentuali, rispettivamente, del 20/40/40 (cfr. art. 357, comma 14-bis del citato regolamento n. 207/2010).

11167-AVCP – Valutazione requisiti categoria OG11.pdfApri
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