Facendo seguito alla nostra precedente news del 15/01/2013 MUD: le novità per il 2013 si ricorda che con il D.P.C.M. 20 dicembre 2012 è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale MUD per l’anno 2013 da presentarsi entro il 30 aprile 2013, la modulistica è nuova rispetto a quella utilizzata negli anni passati.
La modifica più importante riguarda l’obbligatorietà della trasmissione per via telematica di tutte le dichiarazioni ad eccezione dei MUD redatti in forma semplificata per i quali potrà essere utilizzata la modulistica cartacea (soggetti che hanno prodotto non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, hanno utilizzato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari).
Altre novità significative introdotte dal nuovo MUD sono:
• soppressione dell’indicazione dello stato fisico dei rifiuti dichiarati;
• indicazione della giacenza al 31 dicembre per ciascun rifiuto dichiarato;
• indicazione quantità totale annua trasportata da ciascun trasportatore terzo;
• dichiarazione del trasporto di rifiuti pericolosi prodotti anche se inferiori a 30 chilogrammi o litri/giorno;
• i rifiuti da attività di manutenzione si considerano prodotti nella sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione
Sono OBBLIGATI alla presentazione del MUD:
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi da lavorazioni industriali;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi da lavorazioni artigianali;
• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• commerciali ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
Sono ESONERATI dalla presentazione del MUD:
• gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro;
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON pericolosi (limitatamente a tale attività);
• per i soli rifiuti NON pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che NON hanno più di dieci dipendenti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi non rientranti nelle lettere c),d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs.152/2006, per esempio sono esonerati: rifiuti NON pericolosi da attività di demolizione, costruzione e scavo, da attività commerciali e da attività di servizio.
Sanzioni:
• i soggetti obbligati, che non effettuano la comunicazione o la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00;
• se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine (29 giugno 2013), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00;
• se le informazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00.