Il Prefetto può segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata
ll Decreto Legge per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, del 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 26 (convertito dalla legge 18 maggio 2012, n. 62) ha attribuito al Prefetto la possibilità di segnalare all’Arbitro Bancario Finanziario (istituito ai sensi dell’art. 128-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell’ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.
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