Inps: fornite dall'Istituto le istruzioni per l'applicazione dello sgravio dell'11,50% da parte delle imprese che non hanno presentato l'istanza nel 2012.
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio scorso del Decreto 30 ottobre 2012, l’Inps, con l’allegata circolare n. 28/13, ha fornito un riepilogo della normativa relativa allo sgravio contributivo di cui all’art. 29 del D.L. n 244/95, confermato per il 2012 nella misura dell’11,50%, nonché le indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel corso del 2012.
Per ciò che concerne le modalità operative, come chiarito nella precedente nota Inps n. 12320/12, già oggetto della precedente comunicazione Ance del 30 luglio scorso, le istanze di riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo “riduzione edilizia”, presente nella sezione comunicazioni online del portale informatico dell’Istituto.
Le aziende che non hanno presentato la suddetta istanza nel corso del 2012 avranno tempo sino al 16 maggio 2013 per eseguire le operazioni che daranno diritto in un’unica soluzione all’applicazione dello sgravio relativo al periodo gennaio – dicembre 2012.
A tal riguardo, si ricorda che le istanze saranno sottoposte ad un controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Inps e che, in caso di esito positivo, alla posizione contributiva interessata verrà attribuito il codice “Autorizzazione 7N”, visualizzabile nel cassetto previdenziale aziendale.
A seguito dell’autorizzazione le imprese potranno fruire della riduzione inviando un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012, utilizzando nell’elemento “Causale a Credito” il codice causale “L 207” ed indicando nell’elemento “Somma a Credito” l’importo totale del beneficio non ancora fruito per l’anno 2012.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.