E’ stato sostituito l’Allegato A – “Ulteriori definizioni” del D. Lgs. n.192/2005, che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa alrendimento energetico nell’edilizia.
Il nuovo Allegato A, contenuto nel decreto 22 novembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2012), introduce le seguenti novità:
- sono state eliminate le definizioni concernenti la climatizzazione invernale o estiva e l’impianto tecnologico idrosanitario;
- sono state modificate, al fine di renderle più chiare, alcune definizioni, tra cui quelle di diagnosi energetica,impianto termico, controllo, esercizio e manutenzione, ispezione sugli impianti termici e superficie utile;
- sono state introdotte nuove definizioni, tra cui quelle di contratto servizio energia, manutenzione, servizi energetici degli edifici, temperatura dell’aria in un ambiente, unità di micro-cogenerazione, unità immobiliare residenziale e assimilata.
In allegato, oltre al testo completo del decreto, sono illustrate in dettaglio nella nota di approfondimento le definizioni oggetto di modifica.
9820-Nota approfondimento.pdfApri
9820-Decreto 22 novembre 2012.pdfApri