le modalità per avviare il blocco dei cantieri per i quali il committente non ha adempiuto ai pagamenti - avvio fase operativa dell'iniziativa di protesta di ANCE Sicilia
Come sapete ANCE sicilia sta ormai da mesi protando avanti una battaglia per cercare di sbloccare lo stallo degli enti locali che non ottemperano agli obblighi contrattuali relativi ai pagamenti.
Dopo numerosi tentativi diplomatici, nell’ultima ssemblea delle imprese svoltasi a palermo lo scorso 5 novembre si è deciso di avviare un’azione di tutela e di protesta consistente nel blocco dei cantieri.
L’iniziativa va ovvimanete, er chi si trova nelle condizioni citate, raccordata con la normativa in vigore.
Sul punto si rammenta che nel caso di ?ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo si applica l’art. 133 del codice che al comma 1 prevede
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e allarata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all’articolo 5, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Per cui nei casi in cui si possa invocare l’art. 133 per i trascorsi termini di cui agli artt. 142-143 del regolamento (DPR 207/10) l’azienda può leggittimanente far valere l’inadempimento contrattuale e sospendere l’esecuzione.
Ove invece non possa essere applicabile l’art. 133 (certificati pagamento o titoli di psesa emessi ) l’unioca strada è quella offerta dal codice civile e specificatamente:
per quanto attiene alla sospensione dei lavori in via cautelativa è esercitabile la facoltà di avvalersi dell’eccezione di inadempimento (1460 cc) ove sia dimostrabile il dolo o la copla grave del committente e semprechè l’inadempimento sia di gravità tale da compromettere l’equilibrio fra le contrapposte prestazioni.
Come si comprenderà la complessità degli aspetti in gioco è tale da necessitare dell’intervento di legali specilizzati. A tal fine ANCE Sicilia ha individuato nell’Avv. Giovanni Immordino per la Sicilia occidentale e nell’Avv. Ignazio Scuderi per la Sicilia orientale i legali che forniranno alle imprese associate il supporto legale per la richiesta di sospensione dei lavori.
Le imprese associate potranno contattare i due professionisti ai seguenti recapiti:
? Avv. Giovanni Immordino
Via Libertà 171, 90143 Palermo, tel. 091 348888
? Avv. Ignazio Scuderi
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