L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (DDL 4434-B/C, Relatori l’On. Iole Santelli e del Gruppo parlamentare PdL e l’On. Angela Napoli del Gruppo parlamentare FLpTP), con la votazione di fiducia sul testo delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia identico a quello licenziato dal Senato.
Tra le norme del testo si segnalano, in particolare:
– per l’efficacia dei controlli antimafia, l’istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati come maggiormente a rischio (c.d. “white list“), con la previsione che l’iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività;
A tal proposito si ricorda che la Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei rischi di infiltrazione e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
L‘indicazione delle attività può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto ministeriale, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono essere comunque emanati.
Viene, altresì, rimandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, dell’Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione delle modalità per l’istituzione e l’aggiornamento del suddetto elenco nonché per l’attività di verifica. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento.
– La facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità quale causa di esclusione dalla gara.
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, viene previsto l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l’Autorità trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le suddette informazioni in formato digitale standard aperto.
– La modifica della disciplina dell’arbitrato, con la previsione che il deferimento allo stesso è subordinato alla previa autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione, pena la nullità del ricorso all’arbitrato, nonchè dell’inclusione della clausola compromissoria nel bando di gara.
Viene, inoltre, circoscritta la scelta dell’arbitro che nelle controversie tra pubbliche amministrazioni deve essere esclusivamente un dirigente pubblico, mentre nelle controversie in cui è parte un privato l’arbitro è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. In tale ultimo caso qualora alla PA non risulti possibile nominare un dirigente pubblico la nomina è disposta con provvedimento motivato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006. Al riguardo, viene, inoltre, introdotto il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e per i componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, di partecipazione a collegi arbitrali o di assunzione di incarico di arbitro unico.
– L’istituzione, nell’ambito delle modifiche al Codice penale, del reato di traffico di influenze illecite, in cui si prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter c.p. (corruzione), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
– La modifica della fattispecie di cui all’art. 2635 del Codice Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora denominata “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari, nell’ambito della quale si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
– L’adeguamento della disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui alD.Lgs 231/2001, con le fattispecie introdotte dal provvedimento e relative alla “corruzione tra privati” e alla “induzione indebita a dare o promettere utilità”.